Art. 12. Definizione delle basi territoriali 1. Il Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Il Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle localita', dei limiti delle sezioni di censimento, nonche' la compilazione della relativa modulistica, siano effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 47 (Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica). - 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica".