Art. 18. Compiti dei coordinatori 1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficolta' organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. 2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.