Art. 20. Obbligo di risposta 1. Gli obblighi e le modalita' per la raccolta dei dati sono resi noti da ciascun Comune mediante l'affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat. 2. Le persone fisiche, i legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti e organismi oggetto dei censimenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richieste con i questionari di rilevazione. 3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. I soggetti di cui al comma 2, i quali entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dal calendario di cui all'articolo 11, comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore, devono darne comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti, all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".