Art. 4. Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici 1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonche' la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati. 2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonche', nelle sole localita' abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati.