Art. 7. Unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici 1. Le unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono: a) le abitazioni; b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati; c) gli edifici. 2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. 3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o piu' persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili. 4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.