Art. 8. Unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi 1. L'unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi e' l'unita' giuridico-economica, unitamente alle sue unita' locali, ai sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696, del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223. 2. Le unita' giuridico-economiche comprendono: a) le imprese e i lavoratori autonomi, tra i quali i liberi professionisti; b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private. 3. Per unita' locale si intende il luogo, variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita, purche' sia presidiato da almeno un addetto. Costituiscono, altresi', unita' locali, sempre che siano fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche la sede d'impresa, nonche' le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.
Note all'art 8: - Il regolamento CEE n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. L076 del 30 marzo 1993) reca norme sulle unita' statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunita' europea. - Il regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. L310 del 30 novembre 1996) reca norme sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita' europea.