Art. 11.
               Notifica delle decisioni e dei ricorsi

  1.  Ogni  decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto
di  immatricolazione  o  divieto  di  vendita,  adottata in base alle
disposizioni  del  presente  regolamento,  deve essere motivata. Essa
viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi
di  ricorso  previsti  dalla  legislazione  in  vigore e dei relativi
termini di esperibilita'.