Art. 11. Notifica delle decisioni e dei ricorsi 1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, adottata in base alle disposizioni del presente regolamento, deve essere motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei relativi termini di esperibilita'.