Art. 2.
                             Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:
    a)  all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della
direttiva    92/53/CEE,   e   successive   modifiche,   inerente   il
riavvicinamento   delle   legislazioni   degli   Stati   membri   per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
    b)  all'articolo  2  del  decreto  5  aprile  1994,  e successive
modifiche,  relativo  al  recepimento  della  direttiva 92/61/CEE per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
    c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n.
76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali
a ruote.
  2.  Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75,
comma  3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base
ai  quali  si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita'
tecnica  e'  conforme  alle  prescrizioni  tecniche  emanate  con  il
sopracitato  codice  o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si
distinguono in:
    a) nazionali;
    b) limitate per piccole serie;
    c) temporanee.
  4.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo
quanto   diversamente  disposto  dalle  direttive  comunitarie  sulla
materia,  la  nozione  di  veicolo  e'  definita dall'articolo 46 del
codice  della strada, e la classificazione dei veicoli e' indicata al
comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 8 maggio
          1995:
              "Art.  2 (Definizioni). - Ai fini del presente decreto,
          s'intende per:
                "omologazione , l'atto con cui uno Stato membro della
          Unione  europea  che  di  seguito verra' piu' semplicemente
          indicato  come  "Stato  membro  ,  certifica che un tipo di
          veicolo,  sistema, componente o entita' tecnica e' conforme
          alle   prescrizioni   tecniche   del  presente  decreto  di
          recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verra'
          piu' semplicemente indicato con le parole "presente decreto
          o  del  decreto di recepimento di una direttiva particolare
          figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI;
                "omologazione  in  piu'  fasi  , l'atto con cui uno o
          piu' Stati membri certificano che, a seconda dello stato di
          completamento,  un  tipo di veicolo incompleto o completato
          e'   conforme   alle  prescrizioni  tecniche  del  presente
          decreto;
                "veicolo   ,   ogni  veicolo  a  motore  destinato  a
          circolare  su strada, completo o incompleto, il quale abbia
          almeno  quattro  ruote ed una velocita' massima di progetto
          superiore  a  25  km/h,  come  pure  i  suoi  rimorchi,  ad
          eccezione  dei  veicoli  che  si  spostano  su  rotaie, dei
          trattori  agricoli  e  forestali  e  di  tutte  le macchine
          mobili;
                "veicolo  base  , qualsiasi veicolo incompleto il cui
          numero  di  identificazione  sia mantenuto nelle varie fasi
          del procedimento di omologazione in piu' fasi;
                "veicolo  incompleto  ,  qualsiasi  veicolo  che, per
          poter   essere  conforme  alle  prescrizioni  del  presente
          decreto,  deve  ancora essere completato in almeno una fase
          successiva;
                "veicolo  completato  ,  il  veicolo  che risulta dal
          procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme
          a   tutte   le  prescrizioni  corrispondenti  del  presente
          decreto;
                "tipo , i veicoli di una categoria specifica identici
          almeno   per   quanto   riguarda   gli  aspetti  essenziali
          specificati  nell'allegato  II punto 13; un tipo di veicolo
          puo' comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato
          II punto B);
                "sistema  , qualsiasi installazione del veicolo, come
          i  freni,  l'impianto  di  controllo  delle  emissioni,  la
          sistemazione  interna,  ecc.,  soggetta  alle  prescrizioni
          stabilite  nel  decreto  di  recepimento  di  una direttiva
          particolare;
                "componente , un dispositivo, come una luce, soggetto
          alle  prescrizioni  stabilite nel decreto di recepimento di
          una  direttiva  particolare  e  destinato a far parte di un
          veicolo,  il  quale puo' essere omologato indipendentemente
          dal  veicolo  se  il decreto di recepimento della direttiva
          particolare lo prevede espressamente;
                "entita'  tecnica  ,  un  dispositivo,  ad esempio un
          dispositivo   di   protezione   posteriore,  soggetto  alle
          prescrizioni  di un decreto di recepimento di una direttiva
          particolare e destinato a far parte di un veicolo, che puo'
          venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad
          uno  o  piu'  tipi determinati di veicoli, se il decreto di
          recepimento   della   direttiva   particolare   lo  prevede
          espressamente;
                "costruttore  ,  la  persona  o  l'ente responsabile,
          verso  l'autorita' che rilascia l'omologazione di tutti gli
          aspetti   del   procedimento   di   omologazione   e  della
          conformita'  della  produzione;  non  e' indispensabile che
          detta  persona  o  ente partecipino direttamente a tutte le
          fasi   di   costruzione   del  veicolo,  del  sistema,  del
          componente      o     dell'entita'     tecnica     soggette
          all'omologazione;
                "autorita' che rilascia l'omologazione , le autorita'
          di  uno  Stato  membro  responsabili  di  tutti gli aspetti
          dell'omologazione   di   un   tipo   di  veicolo,  sistema,
          componente   o  entita'  tecnica;  esse  rilasciano  e,  se
          necessario,  ritirano le schede di omologazione, assicurano
          il  collegamento  con  i  propri omologhi degli altri Stati
          membri  e  verificano le disposizioni prese dai costruttori
          per   assicurare   la   conformita'  della  produzione.  Le
          autorita' italiane competenti al rilascio dell'omologazione
          sono quelle elencate all'allegato XV;
                "servizio  tecnico  ,  l'organismo o l'ente designato
          come  laboratorio  di  prova  per  l'esecuzione  di prove o
          ispezioni a nome dell'autorita' che rilascia l'omologazione
          di  uno  Stato  membro.  Questa funzione puo' essere svolta
          anche dalla stessa autorita' che rilascia l'omologazione. I
          servizi  tecnici  italiani competenti alla esecuzione delle
          prove sono quelli indicati all'allegato XVI;
                "scheda  informativa  ,  le  schede  figuranti  negli
          allegati  I  o III del presente decreto o il corrispondente
          allegato  del  decreto  di  recepimento  di  una  direttiva
          particolare  nel  quale sono prescritte le informazioni che
          il richiedente e' tenuto a fornire;
                "documentazione   informativa   ,  la  documentazione
          completa  o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc.,
          forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita'
          che  rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni
          della scheda informativa;
                "fascicolo   di   omologazione  ,  la  documentazione
          informativa  piu'  tutti  i  verbali  di  prova e gli altri
          documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti
          in    materia   di   omologazione   hanno   aggiunto   alla
          documentazione  informativa nello svolgimento delle proprie
          funzioni;
                "indice  del fascicolo di omologazione , il documento
          in   cui   e'   elencato  il  contenuto  del  fascicolo  di
          omologazione,    opportunamente   numerato   o   altrimenti
          contrassegnato  in  modo  che  ogni  pagina sia chiaramente
          identificabile.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 5 aprile
          1994:
              "Art.   2.  (Definizioni).  -  Ai  sensi  del  presente
          decreto, si intende per:
                1)  tipo  di  veicolo:  i veicoli appartenenti ad una
          stessa  categoria  (ciclomotore  a due ruote, ciclomotore a
          tre   ruote,   motociclo,   motocarrozzetta,   triciclo   e
          quadriciclo),  e costruiti, dallo stesso costruttore aventi
          lo  stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo
          attribuita al costruttore.
              Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni;
                2)   variante:   i  veicoli  dello  stesso  tipo  che
          presentano differenze attinenti:
                  alla forma della carrozzeria;
                  alla  massa  in  ordine  di  marcia  ed  alla massa
          massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);
                  al   principio  di  funzionamento  del  motore  (ad
          accensione  comandata,  ad accensione spontanea, elettrico,
          ibrido ...);
                  al ciclo (2 o 4 tempi);
                  alla cilindrata (differenza superiore al 30%);
                  al numero ed alla disposizione dei cilindri;
                  alla potenza (differenza superiore al 30%);
                  al  modo  di  funzionamento  (se trattasi di motore
          elettrico);
                  al  numero  ed  alla  capacita'  delle  batterie di
          propulsione.
              Le varianti possono presentare diverse versioni:
                3)   versione:   i   veicoli  dello  stesso  tipo  ed
          eventualmente   della   stessa   variante   che  presentano
          differenze attinenti:
                  alla  trasmissione della potenza (cambio automatico
          o  non  automatico,  rapporti  di  trasmissione, sistema di
          comando del cambio ...);
                  alla  cilindrata  (differenza inferiore o uguale al
          30%);
                  alla  potenza  (differenza  inferiore  o  uguale al
          30%);
                  alla massa in ordine di marcia e alla massa massima
          tecnicamente  ammessa  (differenza  inferiore  o  uguale al
          20%);
                  ad altre modifiche minori apportate dal costruttore
          e   relative   alle  caratteristiche  essenziali  riportate
          nell'allegato II;
                4)  entita'  tecnica:  l'elemento o la caratteristica
          che  devono  soddisfare  le  prescrizioni  di una DP e sono
          destinati  a  far  parte di un veicolo. Essi possono essere
          omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno
          o piu' tipi di veicoli determinati;
                5)  componente:  l'elemento  o  la caratteristica che
          devono   soddisfare  le  prescrizioni  di  una  DP  e  sono
          destinati  a  far  parte di un veicolo. Essi possono essere
          approvati  indipendente da un veicolo. Un'entita' tecnica o
          un  componente possono essere originali (di primo montaggio
          o  di  sostituzione)  se  appartengono  al  tipo  (ai tipi)
          montato  (i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure
          non originali per la sola sostituzione;
                6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorita'
          competente  constata  che un tipo di veicolo soddisfa tanto
          le  prescrizioni  tecniche  delle  DP  quanto  le verifiche
          dell'esattezza   dei   dati   del   costruttore,   previste
          dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;
                7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorita'
          competente  constata  che  una  caratteristica o un'entita'
          tecnica  [approvazione di entita' tecnica (o un componente)
          approvazione   di   componente]  soddisfa  le  prescrizioni
          tecniche della DP che la o lo concerne prevista nell'elenco
          esaustivo  che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le
          approvazioni  possono  comportare  estensioni  in  caso  di
          modifiche, varianti o versioni;
                8)  ruote  gemellate: due ruote montate su uno stesso
          asse,  in modo che la distanza tra i centri delle superfici
          di  contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460
          mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;
                9)  veicoli  a propulsione bimodale: i veicoli dotati
          di  due  sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema
          di propulsione elettrico e sistema termico;
                10)  costruttore:  la  persona  o l'ente responsabile
          verso  l'autorita'  competente in materia di omologazione e
          di  approvazione,  di tutti gli aspetti del procedimento di
          omologazione  e  di  approvazione e della conformita' della
          produzione.    Non    e'   indispensabile   che   partecipi
          direttamente  a tutte le fasi della costruzione del veicolo
          soggetto   a   omologazione   o   della  fabbricazione  del
          componente  o dell'entita' tecnica soggette al procedimento
          di approvazione;
                11)  servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato
          come  laboratorio  di  prova  per  l'esecuzione  di prove o
          ispezioni per conto dell'autorita' competente in materia di
          approvazione o omologazione.".
              -  Per  il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma
          3;  114,  comma 3, del codice della strada, si rimanda alle
          note alle premesse.
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47 comma 1 del
          codice della strada:
              "Art. 46 (Nozione di veicolo). - 1. Ai fini delle norme
          del  presente  codice,  si  intendono  per veicoli tutte le
          macchine  di  qualsiasi  specie, che circolano sulle strade
          guidate  dall'uomo.  Non  rientrano  nella  definizione  di
          veicolo  quelle  per uso di bambini o di invalidi, anche se
          asservite  da motore, le cui caratteristiche non superano i
          limiti stabiliti dal regolamento.".
              "Art.  47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
                a) veicoli a braccia;
                b) veicoli a trazione animale;
                c) velocipedi;
                d) slitte;
                e) ciclomotori;
                f) motoveicoli;
                g) autoveicoli;
                h) filoveicoli;
                i) rimorchi;
                l) macchine agricole;
                m) macchine operatrici;
                n) veicoli con caratteristiche atipiche.".