Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui: a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61/CEE per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote. 2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in: a) nazionali; b) limitate per piccole serie; c) temporanee. 4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo e' definita dall'articolo 46 del codice della strada, e la classificazione dei veicoli e' indicata al comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 8 maggio 1995: "Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente decreto, s'intende per: "omologazione , l'atto con cui uno Stato membro della Unione europea che di seguito verra' piu' semplicemente indicato come "Stato membro , certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verra' piu' semplicemente indicato con le parole "presente decreto o del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI; "omologazione in piu' fasi , l'atto con cui uno o piu' Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; "veicolo , ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili; "veicolo base , qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in piu' fasi; "veicolo incompleto , qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; "veicolo completato , il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto; "tipo , i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto 13; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B); "sistema , qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare; "componente , un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; "entita' tecnica , un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che puo' venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; "costruttore , la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggette all'omologazione; "autorita' che rilascia l'omologazione , le autorita' di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione. Le autorita' italiane competenti al rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato XV; "servizio tecnico , l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorita' che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione puo' essere svolta anche dalla stessa autorita' che rilascia l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle prove sono quelli indicati all'allegato XVI; "scheda informativa , le schede figuranti negli allegati I o III del presente decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; "documentazione informativa , la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorita' che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa; "fascicolo di omologazione , la documentazione informativa piu' tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; "indice del fascicolo di omologazione , il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 5 aprile 1994: "Art. 2. (Definizioni). - Ai sensi del presente decreto, si intende per: 1) tipo di veicolo: i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motocarrozzetta, triciclo e quadriciclo), e costruiti, dallo stesso costruttore aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita al costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni; 2) variante: i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti: alla forma della carrozzeria; alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%); al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido ...); al ciclo (2 o 4 tempi); alla cilindrata (differenza superiore al 30%); al numero ed alla disposizione dei cilindri; alla potenza (differenza superiore al 30%); al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); al numero ed alla capacita' delle batterie di propulsione. Le varianti possono presentare diverse versioni: 3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti: alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio ...); alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%); alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%); alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%); ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II; 4) entita' tecnica: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati; 5) componente: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendente da un veicolo. Un'entita' tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato (i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione; 6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorita' competente constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle DP quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I; 7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorita' competente constata che una caratteristica o un'entita' tecnica [approvazione di entita' tecnica (o un componente) approvazione di componente] soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni; 8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; 9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; 10) costruttore: la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformita' della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggette al procedimento di approvazione; 11) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorita' competente in materia di approvazione o omologazione.". - Per il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma 3; 114, comma 3, del codice della strada, si rimanda alle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 46, 47 comma 1 del codice della strada: "Art. 46 (Nozione di veicolo). - 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.". "Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.".