Art. 3.
                             Competenze

  1.  Al  rilascio  delle  omologazioni  nazionali  e  temporanee  di
autoveicoli  e  loro  rimorchi,  ciclomotori,  filoveicoli e dei loro
sistemi,  macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli
atipici,   nonche'   al   rilascio  di  omologazioni  di  sistemi  in
adempimento di direttive comunitarie particolari provvede:
    il  "Ministero  dei  trasporti e della navigazione - Dipartimento
dei  trasporti  terrestri  -  Unita'  di  gestione  motorizzazione  e
sicurezza  del  trasporto  terrestre  -  Unita'  operativa MOT 2", di
seguito denominato Ufficio del Ministero.
  2.  Al  rilascio  di  omologazioni  limitate per piccole serie, dei
componenti  e  delle  entita'  tecniche relative ai veicoli di cui al
comma  1,  provvedono  i  Centri  prova autoveicoli del Ministero dei
trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.
  3.  All'effettuazione  delle  verifiche e prove di omologazione dei
veicoli  di  cui  al  comma  1,  dei loro sistemi e dei componenti ed
entita' tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.