Art. 3. Competenze 1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonche' al rilascio di omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie particolari provvede: il "Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unita' operativa MOT 2", di seguito denominato Ufficio del Ministero. 2. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entita' tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri. 3. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entita' tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.