Art. 6.
                     Rilascio delle omologazioni

  1.  Per  il  rilascio  della  omologazione  nazionale di un tipo di
veicolo  o  di un sistema, il Centro invia al-l'Ufficio del Ministero
il fascicolo di omologazione costituito da:
    a)  rapporto  relativo alla possibilita' di procedere al rilascio
della omologazione richiesta, che puo' far parte della stessa lettera
di trasmissione del fascicolo;
    b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione
del  tipo  di  un  veicolo,  deve  essere  completata con le domande,
anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal
costruttore  contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo
stesso;
    c)  documentazione informativa in duplice copia in carta semplice
di cui al precedente articolo 4;
    d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove;
  2.  Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o
alla  sua  rappresentanza  legale  una  copia  in  carta semplice dei
verbali delle verifiche e prove effettuate.
  3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita' della pratica,
procede ai seguenti adempimenti:
    a)  per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente
all'allegato IV;
    b)  emette  la  scheda  di  omologazione in cui viene indicato il
relativo  numero  di  omologazione, completa di un eventuale allegato
recante i codici alfabetici che individuano le versioni;
    c)  redige  l'estratto  dei dati tecnici necessario per la stampa
della  carta  di  circolazione  del veicolo, e cura l'inserimento dei
dati   medesimi  negli  archivi  del  centro  elaborazione  dati  del
Ministero dei trasporti e della navigazione;
    d)  trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta
semplice della scheda di omologazione;
    e)  trasmette  al  costruttore  o  alla sua rappresentanza legale
l'originale  in  bollo della scheda di omologazione, nonche' copia in
carta  semplice della documentazione informativa di cui al precedente
articolo  4,  sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di
omologazione assegnato;
    f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformita'
alle  prescrizioni  della  direttiva  CE o del regolamento ECE/ONU in
base al quale l'omologazione viene rilasciata.
  4.  Nel  caso  di omologazione di componenti ed entita' tecniche il
Centro provvede ai seguenti adempimenti:
    a)  assegna  un  numero  di  omologazione secondo le prescrizioni
della  norma  in  base  alla  quale  l'omologazione viene rilasciata,
concordando  preventivamente  con l'Ufficio del Ministero, in caso di
applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4a e
5a  di  cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento
della direttiva 98/14/CE;
    b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il
relativo numero di omologazione;
    c)  trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di
omologazione,   e   copia  in  carta  semplice  della  documentazione
informativa  di  cui  al  precedente  articolo 4, sulla quale vengono
riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato.
  5.  Le  schede  di  omologazione  di sistemi, componenti ed entita'
tecniche   relative  ad  omologazioni  rilasciate  in  base  a  norme
nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale
modello  indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda
di omologazione e' quella prevista dalla norma tecnica applicata.
 
          Nota all'art. 6:     - Si riporta il testo delle sezioni 4a
          e 5a di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998:
              "Allegato VII.
              Sezione   4.   Un   numero   progressivo   di  4  cifre
          (eventualmente   preceduto   da   zeri  non  significativi)
          indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei
          numeri  deve  iniziare  con  0001 per ciascuna direttiva di
          base.
              In  caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai
          sensi  dell'allegato XI o dell'art. 8, paragrafo 2, lettera
          c), il primo carattere (*) e' sostituito dalla lettera "D .
              Sezione   5.   Il   numero  progressivi  di  due  cifre
          (eventualmente   preceduto   da   zeri  non  significativi)
          indicante  l'estensione.  La serie dei numeri deve iniziare
          con 00 per ciascun numero di omologazione base.".