Art. 6. Rilascio delle omologazioni 1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia al-l'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da: a) rapporto relativo alla possibilita' di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che puo' far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo; b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso; c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4; d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove; 2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove effettuate. 3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita' della pratica, procede ai seguenti adempimenti: a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato IV; b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le versioni; c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione; d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta semplice della scheda di omologazione; e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonche' copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato; f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformita' alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata. 4. Nel caso di omologazione di componenti ed entita' tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti: a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4a e 5a di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE; b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di omologazione; c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato. 5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di omologazione e' quella prevista dalla norma tecnica applicata.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo delle sezioni 4a e 5a di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998: "Allegato VII. Sezione 4. Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base. In caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai sensi dell'allegato XI o dell'art. 8, paragrafo 2, lettera c), il primo carattere (*) e' sostituito dalla lettera "D . Sezione 5. Il numero progressivi di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione base.".