Art. 26. Attivita' professionali 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza; b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a); c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operativita' tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a); d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attivita' assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura; e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni; f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo; g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. 2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attivita' professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse. 3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita' professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari; b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza; c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale; d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale; e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti.
Nota all'art. 26: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si attuario) e' il seguente: "Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.". - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".