Art. 26.
                       Attivita' professionali
  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
le seguenti attivita' professionali individuate dall'articolo 3 della
legge 9 febbraio 1942, n. 194:
    a)  la  formulazione  e  l'elaborazione  di  piani tecnici per la
costituzione,  la  trasformazione,  il  riassetto, la liquidazione di
imprese   ed   enti   di   assicurazione   sulla  vita  e  danni,  di
capitalizzazione e di previdenza;
    b)  i  metodi  di  organizzazione di uffici statistico-attuariali
degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
    c)  il  calcolo  ed  il  processo valutativo delle basi tecniche,
delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per
l'operativita'  tecnico-gestionale  di  imprese  ed  enti di cui alla
lettera a);
    d)  l'analisi  dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari
connessi  con  l'esercizio di attivita' assicurative e previdenziali,
con  configurazione  dei  relativi piani strategici di controllo e di
copertura;
    e)  l'analisi  e  la revisione attuariale di bilanci e portafogli
assicurativi,   di   bilanci  tecnici  di  fondi  pensioni,  relativi
reporting e certificazioni;
    f)  la  progettazione  tecnico-attuariale di tariffe assicurative
vita  e  danni  e  di  fondi  pensione;  la progettazione di prodotti
finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
    g)   le  altre  prestazioni  che  implicano  calcoli,  revisioni,
rilevazioni  ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale,
inerenti  la  previdenza,  le  assicurazioni,  ovvero  operazioni  di
carattere finanziario.
  2.  Sono  inoltre  di  competenza  degli iscritti alla sezione A le
attivita' professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174
e  n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme
stesse.
  3.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla   vigente   normativa,  le  seguenti  attivita'  professionali,
individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
    a)  la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei
dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati
e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
    b)  la  gestione  operativa  dell'offerta  di servizi finanziari,
assicurativi  e  previdenziali  da  parte  di  imprese assicuratrici,
istituti  di credito, societa' di intermediazione mobiliare, societa'
di  gestione  del  risparmio  ed altre istituzioni operanti nel campo
della finanza e della previdenza;
    c)  le  quantificazioni standard preordinate alla selezione delle
varie   forme   assicurative,  di  fondi  di  pensione,  di  prodotti
finanziari,  e  al  calcolo  delle riserve matematiche e dei piani di
tariffe  e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e
la previdenza sociale;
    d)  l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga
scadenza  e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di
specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
    e)  i  calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude
proprieta' e di usufrutti.
 
          Nota all'art. 26:
              -  Il  testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio
          1942,  n.  194  (Disciplina  giuridica della professione si
          attuario) e' il seguente:
              "Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale
          dell'attuario   le   prestazioni   che  implicano  calcoli,
          revisioni,  rilevazioni  ed  elaborazioni tecniche d'indole
          matematico-attuariale,   che   riguardano   la   previdenza
          sociale,  le  assicurazioni  ovvero operazioni di carattere
          finanziario.
              In particolare:
                a) la  consulenza  e  le  rilevazioni  in  materia di
          elaborazioni   di  piani  tecnici  per  la  costituzione  e
          trasformazione  di  enti  di  assicurazione  sulla vita, di
          capitalizzazione e di previdenza sociale;
                b) gli   accertamenti   tecnici   per   valutare   le
          situazioni  di  bilancio  e i bilanci tecnici degli enti di
          cui alla lettera precedente;
                c) il  calcolo  delle riserve matematiche e dei piani
          di  tariffe  e  di  contributi concernenti le basi tecniche
          delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
                d) i    metodi    di    organizzazione    di   uffici
          statistico-attuariali    degli   enti   e   delle   imprese
          assicurative  sulla  vita  e  per la previdenza sociale, le
          rilevazioni  e  le elaborazioni statistiche di liquidazione
          degli enti di cui alla lettera a);
                e) l'elaborazione   dei  piani  di  ammortamento  per
          prestiti  a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni
          e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
                f) i   calcoli   e   i  progetti  occorrenti  per  la
          valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;
                g) le  perizie,  le  consulenze  tecniche e gli altri
          incarichi   relativi   all'oggetto   della  professione  di
          attuario.
              La  elencazione  che precede non pregiudica quanto puo'
          formare   oggetto  dell'attivita'  professionale  di  altre
          categorie.".
              -  La  legge  20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro del personale dipendente".
              - I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175,
          riguardano  rispettivamente  l'attuazione  della  direttiva
          92/96/CEE  in materia di assicurazione diretta sulla vita e
          l'attuazione   della  direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita.
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
          "Attuazione  della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".