Art. 6.
                              Tirocinio
  1.  Il  periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in
tutto  o  in  parte  durante  il  corso degli studi secondo modalita'
stabilite  in  convenzioni  stipulate  fra  gli ordini o collegi e le
universita',  ed  eventualmente,  con riferimento alle professioni di
cui  al  capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli
enti  che  svolgono  attivita'  di formazione professionale o tecnica
superiore.
  2.  Coloro  che  hanno  effettuato  il  periodo  di  tirocinio  per
l'accesso  alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla
sezione  A,  sulla  base dei criteri fissati con decreto del Ministro
competente sentiti gli ordini e collegi.