Art. 10 Permessi sindacali 1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate annualmente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo. 3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1o gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione. 5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento. 6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura. 7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. 9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota agli articoli 9 e 10: - L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.