Art. 10
                         Permessi sindacali

  1.  Per  l'espletamento  del  proprio  mandato,  i funzionari della
carriera  prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in
seno   agli   organismi   direttivi  statutari  delle  organizzazioni
sindacali   rappresentative,   individuate   annualmente   ai   sensi
dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  19 maggio 2000, n. 139,
nonche'  i  dirigenti  sindacali  che,  pur avendone titolo, non sono
collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto,  possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei
limiti di quanto previsto dal presente articolo.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per
ciascun  funzionario  della  carriera  prefettizia  effettivamente in
servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.
  3.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali,  calcolato  ai  sensi  del  comma  2 tra le organizzazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale del personale della
carriera    prefettizia,   provvede   la   Direzione   generale   per
l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le
organizzazioni  sindacali  aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun
anno.  Nella  ripartizione  del  monte  ore dei permessi sindacali la
quota  pari  al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le
predette  organizzazioni  sindacali e la parte restante e' attribuita
alle  medesime  organizzazioni  sindacali in rapporto al numero delle
deleghe  complessivamente  espresse  per il versamento dei contributi
sindacali,   conferite   dal  personale  al  Ministero  dell'interno,
accertate  per  ciascuna  delle  citate organizzazioni sindacali alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua
la  rilevazione.  Nel  periodo  1o  gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva  ripartizione,  l'Amministrazione  puo' autorizzare in via
provvisoria  la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per
cento  del  contingente  annuale previsto per ciascuna organizzazione
sindacale avente diritto.
  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali e del particolare
ordinamento  della  carriera prefettizia, in favore dei funzionari di
cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti,
non  computabili  nel  contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3,
esclusivamente   per   la  partecipazione  a  riunioni  sindacali  su
convocazione dell'Amministrazione.
  5.  I  dirigenti  sindacali,  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,  devono  darne
comunicazione  scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per
l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del  personale e al
funzionario   responsabile   della  struttura  in  cui  il  dirigente
sindacale   presta   servizio,  tramite  la  struttura  sindacale  di
appartenenza  avente  titolo. Il permesso si intende concesso qualora
l'Amministrazione  non  comunichi,  in forma scritta, tempestivamente
(ossia  prima  della fruizione), che alla concessione dello stesso vi
ostano   eccezionali  e  motivate  esigenze  di  funzionalita'  della
struttura di riferimento.
  6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto
l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne
comunicazione  alla Direzione generale per l'amministrazione generale
e  per  gli  affari del personale e al funzionario responsabile della
struttura.
  7.  Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i
permessi  sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei
ore  giornaliere  per  un  massimo  mensile,  per  ciascun  dirigente
sindacale,  di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di
cui al comma 4.
  8.   Nel   limite  del  50  per  cento  del  monte  ore  assegnato,
l'Amministrazione  puo'  autorizzare  permessi di durata superiore al
limite   di   cui   al   comma   7,  su  richiesta  nominativa  delle
organizzazioni  sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di
trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
  9.  L'Amministrazione  verificato  il  rispetto  della  percentuale
prevista,  autorizza  il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta.
  10.  I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti
gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione e
sono retribuiti.
  11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota agli articoli 9 e 10:
              -  L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.