Art. 11.
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
  1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in
seno  agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni
sindacali  possono  fruire diaspettative sindacali non retribuite. Il
tempo  trascorso  in  aspettativa  non  e'  computato  ai  fini della
progressione  in  carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale
posizione  prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta,
dedotto il tempo passato in aspettativa.
  2.  Le  richieste  di  aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate  dalle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale  contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per
l'Amministrazione  generale  e per gli affari del personale, la quale
acquisisce  per  ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto  di  aspettativa entro il
termine  di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi,
e'  considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della funzione
pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
  3.   Ciascuna   aspettativa   si   considera   confermata   qualora
l'organizzazione  sindacale  interessata  non  ne  richieda la revoca
entro  il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca puo' essere richiesta
in  ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione
generale   per  l'Amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del
personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.
  4.  In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per
la   concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,  e'
consentito,  per  motivi  di  urgenza  segnalati dalle organizzazioni
sindacali,  l'utilizzo  provvisorio  in  aspettativa  dei  dipendenti
interessati  a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento
della richiesta medesima.
  5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10,
comma  1,  del  presente  decreto possono, con le modalita' di cui ai
commi  5,  6  e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non
retribuiti  per  la  partecipazione  a congressi e convegni di natura
sindacale,  nonche'  alle  riunioni degli organi collegiali statutari
delle  rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti
ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
  6.  Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente
articolo,  i  contributi  figurativi previsti in base all'articolo 8,
comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti
per  la  retribuzione  spettante  al  personale in distacco sindacale
retribuito.
  7.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 11:
              -  L'art.  8,  comma  8, della legge 23 aprile 1981, n.
          155,   recante:   "Adeguamento   delle  strutture  e  delle
          procedure  per la liquidazione urgente delle pensioni e per
          i  trattamenti  di  disoccupazione,  e  misure  urgenti  in
          materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente:
              "8.  In  deroga  a  quanto previsto dal primo comma del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          e  successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere
          ai  fini  del calcolo della pensione sono commisurate dalla
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".