Art. 12.
Adempimenti dell'amministrazione  in materia di distacchi, permessi e
                        aspettative sindacali
  1.  Ai  fini  dell'accertamento delle deleghe per il versamento dei
contributi  sindacali  di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo
10,  comma  3,  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per
l'amministrazione  generale  e  per gli affari del personale fornisce
alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette
deleghe  e li confronta con esse in vista della loro certificazione e
della  sottoscrizione  della  relativa  documentazione. Ove dovessero
essere  riscontrati  errori  od  omissioni in base ai dati in proprio
possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono a documentare le
richieste  di  rettifica  in  un  apposito  incontro  con la predetta
Direzione  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari
del  personale,  nel  corso  del  quale  si  procede  all'esame della
documentazione   presentata   ed  alla  conseguente  rettifica  della
relativa   documentazione   nel  caso  di  riscontro  positivo  della
richiesta. La Direzione generale per l'amministrazione generale e per
gli  affari del personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i
dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la  riscossione  del
contributo  sindacale  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate  predisposti  dal medesimo Dipartimento della funzione
pubblica.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1, le deleghe per il
versamento  del  contributo sindacale, delle quali risultino titolari
le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano dato vita ad aggregazioni
associative  sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo
soggetto  sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi
dotate  di  un unico codice per l'accreditamento del contributo delle
deleghe  stesse  o  che  le deleghe siano confermate dagli iscritti a
favore del nuovo soggetto.
  3.  Entro  il  31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per
l'amministrazione   generale   e   per   gli  affari  del  personale,
utilizzando   modelli   di  rilevazione  e  procedure  informatizzate
predisposti   dalla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e'  tenuta  a comunicare al
Dipartimento   della   funzione   pubblica  gli  elenchi  nominativi,
suddivisi  per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito
di distacchi sindacali nell'anno precedente.
  4.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa
Direzione  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari
del  personale,  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate
indicate  nel  comma  2,  e'  tenuta a comunicare alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente  con  l'indicazione  per  ciascun  nominativo  del  numero
complessivo  dei  giorni  e delle ore. Il Dipartimento della funzione
pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal presente
decreto.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero
dell'interno,  qualora  non  ottemperi  tempestivamente agli obblighi
indicati  nei  commi  1,  3  e  4  e  puo'  fissare  un  termine  per
l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalla  stessa  Amministrazione  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, e
dell'articolo  11,  comma  2, salvo quanto disposto dall'articolo 11,
comma   3.  Dell'inadempimento  risponde,  comunque,  il  funzionario
responsabile  del  procedimento  appositamente nominato dal Ministero
dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3,
distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato
della  pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  7.  I  funzionari  responsabili  delle  strutture  che dispongono o
consentono  l'utilizzazione  dei  distacchi,  aspettative  e permessi
sindacali  in violazione di quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11
sono responsabili personalmente.
  8.  Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 12:
              -   L'art.   44,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   80,  recante:  "Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:
              "1.  Al  comma  1  dell'art.  8 del decreto legislativo
          4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite
          dalle seguenti:
                a)-b) (Omissis);
                c) ai  fini del calcolo delle percentuali di cui alla
          lettera  b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali
          ciascuna      organizzazione      sindacale     percepisce,
          dall'amministrazione  o ente che effettua la trattenuta, la
          quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore
          per  il  contributo  sindacale. Le organizzazioni sindacali
          che,  nel  corso  del  1997,  abbiano  dato  vita, mediante
          fusione,  affiliazione  o  in  altra  forma,  ad  una nuova
          aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
          sindacale   le  deleghe  delle  quali  risultino  titolari,
          purche'  il  nuovo  soggetto  succeda  effettivamente nella
          titolarita'  delle  deleghe che ad esso vengono imputate, o
          che  le  deleghe  siano, comunque, confermate espressamente
          dai   lavoratori   a   favore   del   nuovo   soggetto.  Le
          organizzazioni   sindacali  interessate  hanno  l'onere  di
          fornire all'ARAN idonea documentazione".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              -  L'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante:
          "legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
              "Art.   16   (Relazione  al  Parlamento).  -  1.  Nella
          relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge
          28 ottobre   1970,   n.   775,  si  riferisce  anche  circa
          l'attuazione    degli   accordi,   la   produttivita',   le
          disfunzioni,  i tempi e i costi dell'azione amministrativa,
          il  confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,
          e  si  avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo
          riferisce  alle  competenti  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui
          contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta
          giorni dalla formulazione.
              2. La relazione e' allegata alla relazione previsionale
          e  programmatica  di  cui  all'art. 15 della legge 5 agosto
          1978, n. 468.
              3.  Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".