Art. 13 Tutela del dirigente sindacale 1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 9 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Note all'art. 13: - L'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente: "Art. 1 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera. 2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto. 4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo. 5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4. 6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato". - L'art. 17 del citato decreto legislativo n. 139/2000 e' il seguente: "Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto. 2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato". - L'art. 18 del citato decreto legislativo n. 139/2000 e' il seguente: "Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti commissari del Governo".