Art. 13
                   Tutela del dirigente sindacale

  1.  Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale,
che  rientra  in  servizio al termine del distacco o dell'aspettativa
sindacale   conserva   l'anzianita'   maturata.   In   ragione  della
peculiarita'   delle   funzioni   svolte   e   della   particolarita'
dell'ordinamento  della carriera allo stesso funzionario e' conferito
un  posto  di  funzione  corrispondente  a quello ricoperto prima del
distacco  e  dell'aspettativa,  e  lo  stesso puo', a domanda, essere
trasferito,  con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede
della  propria  amministrazione  quando  dimostri  di  avervi  svolto
attivita'  sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno,
ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.
  2.  Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale
che  rientra  in  servizio  al  termine  del  distacco  frazionato e'
conferito  il  posto  di  funzione  corrispondente a quello ricoperto
prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.
  3.  Il  trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo
10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di
servizio    puo'    essere    disposto   solo   previo   nulla   osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
  4.  La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
  5.  Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per
l'attivita'  svolta  in  tale  qualita', ne' puo' essere assegnato ad
attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
  6.  La  valutazione  annuale  del  funzionario in distacco ai sensi
dell'articolo   9   e'   effettuata  direttamente  dal  Consiglio  di
amministrazione,  previa  proposta  per i viceprefetti aggiunti della
commissione  per  la  progressione in carriera di cui all'articolo 17
del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, sulla base del
servizio  prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso
di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo
9,  comma  5,  si  applicano  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
  7.  I  dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non
sono  soggetti  ai  doveri  derivanti dalla subordinazione gerarchica
prevista da leggi e regolamenti.
 
          Note all'art. 13:
              -  L'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' il seguente:
              "Art.  1  (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai
          fini  della valutazione annuale i funzionari della carriera
          prefettizia   con   la   qualifica  di  viceprefetto  e  di
          viceprefetto  aggiunto  presentano  entro il 31 gennaio una
          relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente. I
          contenuti  della  relazione  ed  i  criteri per la relativa
          compilazione  sono  determinati  con  decreto  del Ministro
          dell'interno,  da  adottare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  sentito  il
          consiglio  di  amministrazione, tenuto conto delle esigenze
          di  valutazione  dei  funzionari ai fini della verifica dei
          risultati   conseguiti   secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  20,  comma  8, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti,
          della progressione in carriera.
              2.  La relazione e' presentata dai funzionari di cui al
          comma   1,   in  relazione  alla  struttura  di  rispettiva
          appartenenza,    al    prefetto    titolare    dell'ufficio
          territoriale  del  governo,  al  capo  del  dipartimento  o
          dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro.
              3.  Per  ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di
          viceprefetto  aggiunto,  i  responsabili delle strutture di
          cui   al   comma  2  redigono  una  scheda  di  valutazione
          complessiva   sulla   base   della   relazione  predisposta
          dall'ufficio  presso cui il funzionario presta servizio. La
          scheda   di   valutazione,   comunicata  all'interessato  e
          corredata  della relazione dallo stesso presentata ai sensi
          del   comma   1,   e'  inoltrata  entro  il  31 marzo  alla
          commissione per la progressione in carriera, che formula al
          consiglio  di  amministrazione  le proposte di attribuzione
          del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento.
          Il  consiglio  di  amministrazione attribuisce il punteggio
          complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita'
          dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad
          ottanta  puo'  essere  attribuito  nei limiti massimi di un
          terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
              4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i
          responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una
          scheda  valutativa,  sulla  base della relazione presentata
          dall'interessato,   da  comunicare  al  medesimo  entro  il
          31 marzo.
              5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1
          sono  determinati  specifici  criteri  per  la formulazione
          delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
              6.  Le  schede  di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel
          fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche
          ai  fini  dell'affidamento  di  ulteriori incarichi e della
          attribuzione annuale della retribuzione di risultato".
              -  L'art. 17 del citato decreto legislativo n. 139/2000
          e' il seguente:
              "Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).
          -  1.  Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della
          progressione  in  carriera  di cui all'art. 7, comma 1, con
          decreto   del   Ministro   dell'interno  e'  istituita  una
          commissione  presieduta  da  un  prefetto scelto tra quelli
          preposti  alle  attivita' di controllo e valutazione di cui
          al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta
          da  tre  viceprefetti,  due  in  servizio presso gli uffici
          territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,
          scelti  secondo  il  criterio  della  rotazione. In caso di
          parita'  di  voti  prevale  il  voto del presidente. Per il
          biennio  di  operativita' della commissione, alla copertura
          dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si
          provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla
          sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a
          componente  della  commissione esercita le funzioni vicarie
          presso  un  ufficio  territoriale  del governo, si provvede
          mediante  affidamento  interinale  dell'incarico  ad  altro
          viceprefetto.
              2.  Ai  lavori della commissione partecipa, in qualita'
          di   relatore   senza   facolta'   di  voto,  il  capo  del
          dipartimento competente per l'amministrazione del personale
          della carriera prefettizia, o un suo delegato".
              -  L'art. 18 del citato decreto legislativo n. 139/2000
          e' il seguente:
              "Art.  18  (Consiglio  di amministrazione). - 1. Per la
          trattazione   degli  affari  relativi  al  personale  della
          carriera  prefettizia,  il  consiglio di amministrazione di
          cui   all'art.   146   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti
          titolari   pro  tempore  di  tre  uffici  territoriali  del
          Governo,    rispettivamente   dell'Italia   settentrionale,
          centrale  e  meridionale-insulare. Con decreto del Ministro
          dell'interno   e'   stabilito   il  criterio  di  rotazione
          biennale,  nei  predetti  ambiti territoriali, degli uffici
          territoriali  del  Governo,  i  cui  prefetti  assumono  le
          funzioni  di  componenti  del consiglio di amministrazione,
          garantendo  la  presenza  di  due  prefetti  commissari del
          Governo".