Art. 15.
                       Copertura assicurativa
  1.  Ai  fini  della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22,
comma  3,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, sono
individuati i seguenti criteri:
    a)  totale  copertura  a  garanzia  della  responsabilita' civile
(Seguivano  alcune  parole  non  ammesse  al  "Visto" della Corte dei
conti),  inerenti  le  attivita'  connesse  a  compiti istituzionali,
derivante  ai  funzionari  della  carriera prefettizia per le perdite
patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
    b)  estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che
possono  essere  svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi
direttamente   o   indirettamente   riferibili  a  compiti  e  doveri
d'ufficio;
    c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
    d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa;
    e)  previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i
massimali  e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota
individuale aggiuntiva.