Art. 19.
               Retribuzione individuale di anzianita'
  1.  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma,
del   decreto-legge  27  settembre  1982,  n.  681,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre 1982, n. 869, le classi di
stipendio   e  gli  aumenti  periodici  biennali  cessano  di  essere
corrisposti  con  effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti
biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei
ratei  di  aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianita'.
  2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data
di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la
progressione  di  carriera  sotto  forma  di  assegno  personale  non
riassorbibile  ne'  rivalutabile,  utile  ai  fini dei trattamenti di
previdenza  e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione  di  classe  o  scatto maturata alla stessa data entra a far
parte  del  predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del
periodo  previsto  dalla  preesistente  normativa  per l'attribuzione
della classe o dello scatto.
  3.   All'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro,  la
retribuzione  individuale  di anzianita' dei funzionari cessati viene
attribuita   al   fondo   per  la  retribuzione  di  posizione  e  la
retribuzione  di  risultato,  di  cui  all'articolo  20,  secondo  le
modalita' indicate dal comma 4.
  4.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro  resta  attribuito  al  fondo  di cui al comma 3
l'intero  importo  delle  retribuzioni  individuali di anzianita' dei
funzionari  prefettizi  cessati,  valutato  in relazione al numero di
mensilita'  residue  rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal  fine  oltre  alla  tredicesima  mensilita'  le  frazioni di mese
residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno  successivo  il
predetto importo e' rapportato ad anno.