Art. 19. Retribuzione individuale di anzianita' 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.