Art. 20
               Fondo per la retribuzione di posizione
                   e la retribuzione di risultato

  1.  A  decorrere  dall'anno  2001  e'  istituito  il  fondo  per la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione di risultato, al cui
finanziamento  si  provvede  mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) risorse   relative   alla   erogazione  dei  compensi  per  lavoro
   straordinario   nell'ammontare   utilizzato   nell'anno   2000  ad
   esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni
   elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;
b) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del personale della
   carriera  prefettizia,  escluse le quote che disposizioni di legge
   riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) somme  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 43 della legge 27
   dicembre 1997, n. 449;
d) somme  derivanti  da  disposizioni  di  leggi,  regolamenti o atti
   amministrativi,  che  comportano  incrementi  retributivi  per  il
   personale  della carriera prefettizia ad esclusione della speciale
   indennita'  prevista  dall'articolo  5,  comma  3,  della legge 1o
   aprile  1981,  n.  121,  e dell'indennita' di cui all'articolo 43,
   comma 20, della stessa legge;
e) a  decorrere  dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate
   in  occasione  delle  consultazioni elettorali per fronteggiare le
   maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia;
   tale  quota  va determinata in occasione di ogni consultazione con
   decreto   del   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
   programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a
   seguito  di  eventi  calamitosi  e  situazioni  di  emergenza  per
   fronteggiare  le  maggiori  attivita'  rese  dal  personale  della
   carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede
   di ordinanza adottata dalla competente autorita';
g) retribuzione   individuale   di  anzianita'  del  personale  della
   carriera   prefettizia  cessato  dal  servizio  con  le  modalita'
   indicate nell'articolo 19;
h) i  compensi  derivanti  dall'espletamento  di  tutte  le  funzioni
   riconducibili  ai  compiti  e  ai  doveri d'ufficio, attribuite al
   personale  della  carriera prefettizia in relazione alla qualifica
   di  appartenenza,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
   presente decreto;
i) un  importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici
   mensilita',  alla  cui  copertura si provvede con l'utilizzo delle
   risorse  previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23
   dicembre 2000, n. 388.
  2.  Le  risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate
con  riferimento  al personale della carriera prefettizia in servizio
alla data del 31 dicembre 1999.
  3.  Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di
retribuzione  accessoria  corrisposti  anteriormente  all'entrata  in
vigore  del  presente  decreto. In tale periodo i compensi per lavoro
straordinario   di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  possono  essere
corrisposti  nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli
stessi  scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste
a  carico  del  fondo  le  somme  relative  alla corresponsione delle
pregresse  componenti  di  salario  accessorio  spettanti  durante il
semestre   precedente,   inclusi   anche   i   compensi   per  lavoro
straordinario di cui al comma 1, lettera a).
  4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti
per  cento  viene  destinata  al  finanziamento della retribuzione di
risultato,  ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che
vanno  ripartite,  mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il
personale  impegnato,  rispettivamente, nelle operazioni elettorali e
di protezione civile.
  5.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma 1 eventualmente non
utilizzate  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono riassegnate
all'anno successivo.
 
          Nota all'art. 20:

              -  L'art.  43  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449,
          recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica" e' il seguente:
              "Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
          essenziali  e misure di incentivazione della produttivita).
          -  1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'
          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche
          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di
          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti
          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite
          con atto notarile.
              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere
          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono
          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'
          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di
          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole
          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha
          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
          nelle  disponibilita'  di  bilancio  della amministrazione.
          Tali  quote  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnate, per le predette finalita',
          con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce
          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si
          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,
          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra
          disposizione speciale in materia.
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni
          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le
          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
          medesima amministrazione.
              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di
          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle
          unita'  previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui
          alla  unita'  previsionale  di  base  "accordi ed organismi
          internazionali  (interventi),  di  pertinenza del centro di
          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari .
              7.  Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le
          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e  5,  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
          personale  del  "comparto  Ministeri  ,  ad incrementare le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".