Art. 24. Effetti del nuovo trattamento economico 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 21 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2. 3. Le misure dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.