Art. 24.
               Effetti del nuovo trattamento economico
  1.   Le   misure   del   nuovo   trattamento  economico  risultanti
dall'applicazione  degli  articoli  17,  18,  19  e 21 hanno effetto,
secondo  la  disciplina  vigente,  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   di   fine  rapporto,  sull'equo  indennizzo,  sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota
prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi
1 e 2.
  3.   Le   misure   dello   stipendio  tabellare  e  dell'indennita'
integrativa  speciale  di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti
sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.