Art. 26.
                           Disapplicazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  non  si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti
alla  carriera  prefettizia le disposizionidi leggi e regolamenti che
comunque   siano  in  contrasto  con  quelle  contenute  nel  decreto
medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
    a)  con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.
3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    b)  con  riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli
36,  39  e  40  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del 10
gennaio  1957,  n.  3;  articolo  18 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  3  maggio 1957, n. 686, e articolo 15 della legge 11
luglio 1980, n. 312;
    c)  con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi
di  salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto
del  Presidente  della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli
19,  30,  31,  32,  33,  34  e  47  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
    d)   con  riferimento  all'articolo  6  (Aspettativa  per  motivi
personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente
della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
    e)  con  riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo
41  del  decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957,
n. 3;
    f)   con   riferimento  all'articolo  8  (Permessi  per  esigenze
personali):  articoli  37,  39  e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e
26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    g)  con  riferimento  al  trattamento  economico: legge 11 luglio
1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72;
articolo  3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge
7  agosto  1990, n. 232; articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  340;  decreto del Presidente della
Repubblica  16  marzo  1999,  n. 254; legge 20 novembre 1982, n. 869;
legge  10  ottobre 1986, n. 668; articolo 2, comma 14, della legge 20
marzo  1984,  n.  34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 
          Note all'art. 26:
              -  Gli articoli 14, 36, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8,
          69,  70  e  71  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio   1957,   n.  3,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato", sono i seguenti:
              "Art.  14  (Orario di servizio). - L'orario giornaliero
          di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
              Quando  le  esigenze dell'Amministrazione lo richiedano
          l'impiegato  e' tenuto a prestare servizio con diritto alla
          retribuzione  per  lavoro  straordinario  anche  in ore non
          comprese  nell'orario  normale, salvo che sia esonerato per
          giustificati motivi".
              "Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto,
          in   ogni   anno  di  servizio,  ad  un  congedo  ordinario
          retribuito  di  un  mese  da  usufruire  in un solo periodo
          continuativo,  compatibilmente con le esigenze di servizio.
          Egli  puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di
          minore  durata  che non eccedano nel complesso la durata di
          un mese.
              Il  diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo
          servizio.
              L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
              Il  godimento  del  congedo  entro  l'anno  puo' essere
          rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio;
          in  tal  caso  l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi
          entro il primo semestre dell'anno successivo".
              "Art.  37  (Congedo  straordinario).  -  All'impiegato,
          oltre  il  congedo  ordinario,  possono essere concessi per
          gravi motivi congedi straordinari.
              Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora  trattasi  di  mutilato  o invalido di guerra o per
          servizio,  debba  attendere alle cure richieste dallo stato
          di  invalidita'.  Nel  caso  di  matrimonio  l'impiegato ha
          diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
              In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente   nel   corso   dell'anno   la  durata  di
          quarantacinque giorni.
              Il   congedo  straordinario  e'  concesso,  in  base  a
          motivato   rapporto   del  capo  dell'ufficio,  dall'organo
          competente   secondo   gli  ordinamenti  particolari  delle
          singole amministrazioni".
              "Art.   39  (Cumulo  di  congedo  ordinario  e  congedo
          straordinario).  - L'impiegato che ha usufruito del congedo
          straordinario  previsto  dagli articoli precedenti conserva
          il diritto al congedo ordinario".
              "Art.  40 (Trattamento economico durante il congedo). -
          Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario.
              All'impiegato  in  congedo  straordinario  per richiamo
          alle  armi  sono  corrisposti  lo  stipendio  e gli assegni
          personali   di   cui  sia  provvisto,  nonche'  l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
              I  periodi  di congedo straordinario sono utili a tutti
          gli altri effetti".
              "Art.   41  (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di
          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela
          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di
          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e
          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
          straordinario.
              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,
          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,
          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'
          considerata in congedo straordinario per maternita'.
              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40".
              "Art.  68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
          per  perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio  o  a  domanda,  quando sia accertata, in base al
          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,
          l'esistenza  di  una malattia che impedisca temporaneamente
          la regolare prestazione del servizio.
              Alle  visite per tale accertamento assiste un medico di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
              L'aspettativa  per  infermita'  ha  termine col cessare
          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'
          protrarsi per piu' di diciotto mesi.
              L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
          opportuni accertamenti sanitari.
              Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni
          per carichi di famiglia.
              Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per infermita' e'
          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
              Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
          riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio, permane,
          inoltre,  per  tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
          dell'impiegato  a  tutti  gli assegni escluse le indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
              Per  l'infermita'  riconosciuta  dipendente da causa di
          servizio,  sono  altresi', a carico dell'amministrazione le
          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti
          sanitari  e  per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita
          dall'impiegato".
              "Art.  69  (Aspettativa  per  motivi  di  famiglia).  -
          L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
          di  famiglia  deve  presentare motivata domanda al capo del
          servizio.
              L'amministrazione  deve  provvedere sulla domanda entro
          un  mese  ed  ha  facolta',  per  ragioni  di  servizio  da
          enunciarsi  nel provvedimento, di respingere la domanda, di
          ritardarne   l'accoglimento   e   di   ridurre   la  durata
          dell'aspettativa richiesta.
              L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata
          per ragioni di servizio.
              Il  periodo  di aspettativa non puo' eccedere la durata
          di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
              Il   tempo  trascorso  in  aspettativa  per  motivi  di
          famiglia  non  e'  computato  ai fini della progressione in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
              L'impiegato  che  cessa  da  tale  posizione prende nel
          ruolo  il  posto  di  anzianita' che gli spetta, dedotto il
          tempo passato in aspettativa".
              "Art.  70  (Cumulo  di  aspettative).  - Due periodi di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dall'art.  69,  quando tra essi non interceda un periodo di
          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di
          aspettativa  per  motivi di salute si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
              La  durata  complessiva  dell'aspettativa per motivi di
          famiglia  e  per  infermita' non puo' superare in ogni caso
          due anni e mezzo in un quinquennio.
              Per  motivi  di  particolare  gravita'  il Consiglio di
          amministrazione  puo'  consentire  all'impiegato, che abbia
          raggiunto  i  limiti  previsti  dai  commi  precedenti e ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni di durata non superiore a sei mesi".
              "Art.  71  (Dispensa  dal  servizio  per  infermita). -
          Scaduto  il  periodo massimo previsto per l'aspettativa per
          infermita'  dall'art.  68  o  dall'art. 70, l'impiegato che
          risulti  non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
          dispensato  ove  non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
          in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
              Si  applicano  al  procedimento di dispensa le norme di
          cui agli articoli 129 e 130".
              -  L'art.  30  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il
          seguente:
              "Art.  30  (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei
          dipendenti  civili  dell'Amministrazione  dello  Stato).  -
          L'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  va  interpretato  nel  senso che
          l'orario   ordinario  di  lavoro  ivi  disciplinato  e'  di
          trentasei ore settimanali.
              La  norma  di  cui  al  comma precedente non ha, per il
          periodo  antecedente  alla  data di entrata in vigore della
          presente legge, riflessi di ordine economico".
              -  Gli  articoli 18,  19,  30,  31, 32, 33, 34 e 47 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
          686,  recante  "Norme  di  esecuzione del testo unico delle
          disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati civili dello
          Stato,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", sono i seguenti:
              "Art.   18   (Rinvio   od   interruzione   del  congedo
          ordinario).  -  Nei  casi  di  rinvio  od  interruzione del
          congedo  ordinario  previsti dall'ultimo comma dell'art. 36
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3,  l'impiegato  puo'
          rispettivamente  fruire  di  tutto il congedo o della parte
          residua  entro  il  primo  semestre  dell'anno successivo a
          quello in cui tale diritto ha maturato".
              "Art.  19  (Modalita'  per  la  richiesta  del  congedo
          straordinario).   -  Ai  fini  dell'osservanza  del  limite
          massimo  di durata dei congedi straordinari di cui al terzo
          comma  dell'art.  37  del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la
          concessione   del  primo  congedo  straordinario  non  puo'
          superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.
              Nella   domanda   di  richiesta  di  ulteriore  congedo
          straordinario  avanzata  nello stesso anno l'impiegato deve
          indicare  se  trovasi nelle condizioni previste dal secondo
          comma del citato art. 37".
              "Art.  30  (Denuncia  dell'infermita).  - La domanda di
          collocamento  in  aspettativa  per  infermita'  deve essere
          presentata  in  via gerarchica all'autorita' competente, ai
          sensi  dell'art.  66  del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad
          emettere  il  provvedimento  e  deve essere corredata da un
          certificato  medico,  nel  quale  devono essere specificate
          l'infermita' e la presumibile durata di questa.
              L'impiegato  deve  indicare nella domanda la dimora che
          avra'  durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di
          comunicare successivamente le eventuali variazioni.
              Ove,  nel  denunciare  una  malattia  di  breve durata,
          l'impiegato  non  specifichi se intenda essere collocato in
          aspettativa  o  in congedo straordinario, l'Amministrazione
          puo'  collocarlo  in  congedo  straordinario ai sensi degli
          articoli  37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3".
              "Art.   31   (Collocamento   in   aspettativa  disposto
          d'ufficio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  puo' essere
          disposta  di  ufficio,  su  richiesta del capo ufficio o di
          altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non
          inferiore a direttore di sezione".
              "Art.   32   (Visita   di   controllo).  -  L'autorita'
          competente  ad emettere il provvedimento di collocamento in
          aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita
          di    controllo    a    cura    di    un    medico   scelto
          dall'Amministrazione.
              Il  medico incaricato della visita di controllo accerta
          se  l'infermita'  dichiarata  nel certificato allegato alla
          domanda  o  presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da
          impedire   temporaneamente   la  regolare  prestazione  del
          servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
              L'impiegato,  ove  lo creda, puo' farsi assistere da un
          medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa
          domanda   all'Amministrazione   di  essere  tempestivamente
          preavvisato   del   giorno   e  dell'ora  della  visita  di
          controllo.   Il  medico  dell'Amministrazione  qualora  non
          condivida   le   osservazioni   del   medico   di   fiducia
          dell'impiegato   deve   motivare   nel  verbale  di  visita
          l'eventuale dissenso.
              Qualora  la visita di controllo abbia esito sfavorevole
          per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere
          poste a carico dell'impiegato.
              Il   provvedimento   che  dispone  il  collocamento  in
          aspettativa ne determina altresi' la durata".
              "Art.  33  (Annotazione  dei  provvedimenti concernenti
          l'aspettativa).  -  I provvedimenti con i quali e' disposto
          il  collocamento  in  aspettativa  e  quelli con i quali si
          respinge  la  domanda  dell'impiegato  sono  annotati nello
          stato matricolare".
              "Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). -
          L'Amministrazione  puo' in ogni momento, durante il periodo
          di  aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite
          di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
              Qualora  sia  accertato che lo stato di salute consenta
          all'impiegato  di  riprendere  il  servizio,  la competente
          autorita'   dispone   la   cessazione  della  posizione  di
          aspettativa  assegnando  all'impiegato  un  termine  per la
          riassunzione del servizio".
              "Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione
          della  durata  massima  dell'aspettativa).  - Ai fini della
          determinazione   della   durata   massima  dell'aspettativa
          prevista  dal  secondo  comma  dell'art. 70 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  si  considera il quinquennio che
          verra'  a  scadere  nell'ultimo giorno del nuovo periodo di
          aspettativa richiesto dall'impiegato".
              -  L'art.  15  della  legge  11 luglio  1980,  n.  312,
          recante:    "Nuovo   assetto   retributivo-funzionale   del
          personale civile e militare dello Stato" e' il seguente:
              "Art. 15 (Congedo ordinario). - Il congedo ordinario e'
          stabilito   in   trenta   giorni   lavorativi   da  fruirsi
          irrinunciabilmente  nel  corso  dello stesso anno solare in
          non   piu'  di  due  soluzioni,  salvo  eventuali  motivate
          esigenze  di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto
          al  cumulo  dei  congedi  entro il primo semestre dell'anno
          successivo.
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche nei confronti del personale di cui al successivo art.
          133.
              Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in
          vigore  della  presente  legge,  saranno  dettate norme per
          disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso
          retribuito  sia  per l'aggiornamento professionale mediante
          corsi  istituiti  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  sia  per  il  conseguimento del titolo di
          istruzione della scuola dell'obbligo".
              -  L'art.  3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  recante  "Interventi correttivi di finanza
          pubblica", e' il seguente:
              "Art. 3 (Pubblico impiego) - (Omissis).
              37.  Il  terzo  comma  dell'articolo 37 del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
          seguente:
                "In  ogni  caso  il  congedo  straordinario  non puo'
          superare  complessivamente nel corso dell'anno la durata di
          quarantacinque giorni .
              38.  I  tre  giorni di permesso mensili di cui all'art.
          33,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono
          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
          terzo  comma  dell'art. 37 del citato testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  come  sostituito  dal  comma 37 del presente
          articolo.
              39.  Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
                "Per  il  primo  giorno di ogni periodo interrotto di
          congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario .
              40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
          nei  casi  di  congedo straordinario previsti dall'art. 37,
          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'
          ai   lavoratori   per   i  quali  e'  previsto  il  diritto
          all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria, appartenenti ad una
          delle   categorie  elencate  all'art.  6  del  decreto  del
          Ministro  della  sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
          morbose  comprese  negli  articoli  1,  2  e 3 dello stesso
          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'  nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
              40-bis.  Il dipendente che non abbia fruito dell'intero
          periodo  di  congedo straordinario puo' essere collocato in
          aspettativa,   ai   sensi  dell'art.  68  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3  e di altre analoghe disposizioni,
          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a
          sette giorni lavorativi.
              41.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 37, 38 e 39 si
          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
          rispettivi  ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni".
              -  L'art.  22,  commi  22,  23,  24  e  26  della legge
          23 dicembre    1994,    n.   724,   recante:   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
              "Art. 22 (Personale). - (Omissis).
              22.  Il  primo comma dell'art. 40 del testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
          39  dell'art.  3  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
          interpretato  nel  senso che l'espressione "primo giorno di
          ogni  periodo  ininterrotto  di congedo straordinario , ivi
          contenuta,  si  riferisce  anche  all'assenza  di  un  solo
          giorno.
              23.  Al  comma  40  dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  dopo le parole: "le disposizioni di cui al
          comma  39  non si applicano sono inserite le seguenti: "nei
          casi   di  congedo  straordinario  previsti  dall'art.  37,
          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n.  3,
          nonche'".
              24.   Dopo   il   comma  40  dell'art.  3  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
                "40-bis.   Il   dipendente   che   non  abbia  fruito
          dell'intero  periodo  di  congedo straordinario puo' essere
          collocato  in  aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3  e di altre analoghe disposizioni,
          soltanto  per  assenze  continuative  di durata superiore a
          sette giorni lavorativi .
              25. (Omissis).
              26.  Il  comma  41  dell'art. 3 della legge 24 dicembre
          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le
          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
          ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, in modo difforme
          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque
          denominati.   Resta   salvo,   comunque,   quanto  disposto
          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, per lo svolgimento di
          attivita'  artistiche e sportive da parte, rispettivamente,
          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie
          artistiche  degli  istituti  di  istruzione artistica e dei
          docenti di educazione fisica".
              -  La  legge  17 aprile 1984, n. 79, reca: "Adeguamento
          provvisorio   del   trattamento   economico  dei  dirigenti
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  e  del  personale ad esso collegato. Adeguamento
          del  trattamento  economico  dei  professori universitari a
          tempo pieno all'ultima classe di stipendio".
              -  La  legge  8 marzo  1985,  n. 72, reca: "Adeguamento
          provvisorio  del  trattamento economico dei dirigenti delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e del personale ad essi collegato".
              -  L'art.  3 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante:
          "Disposizioni  in materia di avanzamento, di reclutamento e
          di  adeguamento  del  trattamento economico degli ufficiali
          delle  Forze  armate e qualifiche equiparate delle Forze di
          polizia" e' il seguente:
              "Art.  3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, ai vice
          commissari,  ai  commissari  della  Polizia  di Stato ed al
          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica
          corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e
          delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare di grado
          corrispondente  ed al personale rispettivamente equiparato,
          sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai
          seguenti livelli retributivi:
                a)  ai  vice  commissari  ed  ai  tenenti, il livello
          VII-bis,  calcolato  a  norma  dell'art. 43-bis della legge
          1o aprile 1981, n. 121;
                b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
              2.  Agli  ispettori superiori delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile,  ai  marescialli aiutanti di quelle ad
          ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle
          Forze  armate,  con  maggiore  anzianita' di servizio nella
          qualifica   o   nel   grado  e'  attribuito  un  emolumento
          pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
          inquadramento  e  il livello retributivo superiore, secondo
          decorrenza,   modalita'   e  sulla  base  di  requisiti  da
          determinare  in  sede  di contrattazione collettiva, ovvero
          nell'ambito  delle procedure di concertazione ivi previste,
          ed  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili. Il
          medesimo   emolumento   e'   inoltre  attribuito,  evitando
          sperequazioni   con  altro  personale  o  adottando  misure
          perequative  occorrenti, ai tenenti e al personale di grado
          e  qualifica  corrispondente,  aventi  pari  anzianita'  di
          servizio comunque prestato.
              3.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento
          dei  ruoli degli ufficiale del Corpo forestale dello Stato,
          il   trattamento   stipendiale  corrispondente  al  livello
          VII-bis   e'   attribuito  agli  ufficiali  del  Corpo  che
          rivestono  la qualifica iniziale e quello corrispondente al
          livello   VII  agli  ufficiali  aventi  una  anzianita'  di
          servizio  effettivo  nel ruolo pari a quella dei commissari
          della Polizia di Stato.
              4.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento
          dei  ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da
          attuare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente,  le  disposizioni dell'art. 40 della legge
          15 dicembre   1990,   n.   395,  trovano  applicazione  nei
          confronti    del    personale   appartenente   ai   profili
          professionali  ascrivibili  all'ex  carriera  direttiva, di
          qualifica  corrispondente  a  quella  dei  commissari e dei
          dirigenti della Polizia di Stato.
              5.      I     trattamenti     stipendiali     derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo, compresi quelli
          derivanti  dall'attribuzione  di  uno  scatto gerarchico in
          applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  ai  commissari  capo  ed ai maggiori ed al
          personale    delle    Forze   di   polizia   di   qualifica
          corrispondente,    assorbono    l'autonoma    maggiorazione
          stipendiale  corrisposta  dal  1o gennaio  1996 al medesimo
          personale,  in  attesa  del  riordino  degli  inquadramenti
          retributivi".
              - L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante:
          "Copertura   per   le   spese  derivanti  dall'applicazione
          dell'accordo   per   il   triennio  1988-1990  relativo  al
          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
          Corpi di polizia", e' il seguente:
              "Art.  22  (Attribuzione del IX livello retributivo). -
          1. A decorrere dal 1o luglio 1988 ai vice questori aggiunti
          della  Polizia  di Stato e qualifiche e gradi equiparati e'
          attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del
          livello  VIII-bis,  di  cui  all'art.  43,  comma  settimo,
          lettera   g),  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  il
          trattamento  stipendiale  del  IX livello retributivo nelle
          misure annue lorde sotto indicate:
                a) dal   1o luglio   1988  al  30 settembre  1989  L.
          13.973.000;
                b) dal   1o ottobre   1989   al   30 giugno  1990  L.
          16.170.000;
                c) dal 1o luglio 1990 L. 18.071.000.
              2. All'art.   2   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al
          livello  VIII-bis  e  ai  corrispondenti valori stipendiali
          sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale:
          "VIII-bis e' sostituito dal seguente: "IX ".
              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 340, recante: "Ordinamento del personale
          e  organizzazione  degli uffici dell'Amministrazione civile
          del Ministero dell'interno", e' il seguente:
              "Art. 17 (Trattamento economico). - Ai vice consiglieri
          di  prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la
          progressione  economica  previsti  per  i  funzionari della
          Polizia  di  Stato  di  cui alla lettera e), settimo comma,
          dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
              Ai  direttori  di sezione ed ai direttori di sezione di
          ragioneria   competono   lo  stipendio  e  la  progressione
          economica  previsti per i funzionari della Polizia di Stato
          di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della
          legge suddetta.
              Ai  vice  prefetti  ispettori  aggiunti ed ai direttori
          aggiunti  di divisione di ragioneria competono lo stipendio
          e  la  progressione  economica previsti per i vice questori
          aggiunti  del  ruolo  della  Polizia  di  Stato di cui alla
          lettera  g)  del  settimo  comma  dell'art.  43 della legge
          citata".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per
          le   Forze   di   polizia   ad  ordinamento  civile  e  dei
          provvedimenti  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999".
              - La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre
          1982,  n.  681,  concernente  adeguamento  provvisorio  del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
          ad essi collegato".
              -  La legge 10 ottobre 1986, n. 668, reca: "Modifiche e
          integrazioni  alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi
          decreti    di    attuazione,    sul    nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
              - L'art. 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34,
          recante:  "Copertura finanziaria del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  attuazione dell'accordo contrattuale
          triennale  relativo  al  personale  della Polizia di Stato,
          estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' concessione
          di  miglioramenti  economici  al personale militare escluso
          dalla contrattazione", e' il seguente:
              "Art. 2. - (Omissis).
              14. Al     personale     dell'Amministrazione    civile
          dell'interno  indicato  all'art.  43,  ventitreesimo comma,
          della   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  che  svolga  con
          carattere   di   prevalenza   o   di   continuita'  compiti
          istituzionali      o     di     supporto     nell'interesse
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza compete, a
          decorrere dal 1o gennaio 1984, una indennita' mensile lorda
          non  pensionabile  di importo pari al 50% di quella fissata
          al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente
          primo  comma  per  il  personale  della Polizia di Stato di
          corrispondente livello".
              -  L'art.  1,  comma  2, della legge 2 ottobre 1997, n.
          334,  recante:  "Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          trattamento economico di particolari categorie di personale
          pubblico,  nonche' in materia di erogazione di buoni pasto"
          e' riportato nella nota all'art. 23.
              -  L'art.  24  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448,
          recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
          e lo sviluppo", e' il seguente:
              "Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere  dal  1o gennaio  1998 gli stipendi, l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto
          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci
          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per
          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni
          contrattuali.
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma  1  e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. A
          tal  fine,  entro  il  mese  di marzo,  l'ISTAT comunica la
          variazione  percentuale  di  cui al comma 1. Qualora i dati
          necessari  non  siano disponibili entro i termini previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
              3. Con  il  decreto relativo all'adeguamento per l'anno
          1999   si  provvedera'  all'eventuale  conguaglio  tra  gli
          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
          ai sensi dei commi 1 e 2.
              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
          personale  di  magistratura  ed agli avvocati e procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme  restando, per quanto non derogato dal predetto comma
          1,  le  disposizioni  dell'art.  2  della legge 19 febbraio
          1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
          del   trattamento  economico  complessivo,  comprensivo  di
          quello  accessorio  e  variabile, delle altre categorie del
          pubblico impiego.
              5. Per  l'anno  1998 le disposizioni di cui al presente
          articolo   si  applicano  anche  ai  fini  dell'adeguamento
          retributivo  dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati della
          direzione  di  uffici  dirigenziali  di  livello generale o
          comunque di funzioni di analogo livello.
              6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
          cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
          prorogate  le  disposizioni  di  cui all'art. 1 della legge
          2 ottobre  1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa
          di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".