Art. 3.
                           Tempo di lavoro
  1.   Nel   rispetto   delle  peculiarita'  funzionali  dell'assetto
organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della
carriera  prefettizia  organizza la propria presenza in servizio e il
proprio  tempo  di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato
alle  esigenze  della  struttura  presso cui presta servizio, nonche'
alle  responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli
obiettivi da conseguire.
  2.   In   considerazione  della  peculiarita'  delle  funzioni,  al
personale  della  carriera  prefettizia  non  si applica il regime di
lavoro a tempo parziale.
  3.  Per  i  funzionari della carriera prefettizia che, alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si trovino in regime di
lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del
31   dicembre  2001.  Tale  data  puo'  essere  prorogata,  da  parte
dell'amministrazione,   nei   casi  di  dimostrabile  responsabilita'
contrattuale  per  anticipata  risoluzione unilaterale degli obblighi
assunti dal funzionario.
  4.  Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al
funzionario   della   carriera   prefettizia   deve  essere  comunque
garantito,  una  volta  cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato
recupero  del  tempo  di  riposo  fisiologico corrispondente a quello
sacrificato alle necessita' del servizio.
  5.  In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle
esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
del  sistema  della  protezione civile e degli altri diritti civili e
politici  costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera
prefettizia   assicura  la  reperibilita'  nell'ambito  dei  principi
indicati  nell'articolo  14  e  sulla base dei criteri individuati in
sede di accordi decentrati.