Art. 4.
                          Congedo ordinario
  1.   Considerato  che  l'orario  di  servizio  dell'Amministrazione
dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario
della  carriera  prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad
un  periodo  di  ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi
delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della  legge  23  dicembre  1977,  n.  937. Tale periodo e' ridotto a
ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi
il  biennio  del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo
5,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i
funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.
  2.  Al  funzionario  della  carriera  prefettizia spettano altresi'
quattro  giornate  di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai
sensi  di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  3.  Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio
la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio
prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
  4.  Il  funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente
ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.
  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
  6.   E'   obbligo   del   funzionario  della  carriera  prefettizia
programmare  le  proprie  ferie  in accordo con il responsabile della
struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria
operativita'.   Compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,
l'Amministrazione  assicura al funzionario della carriera prefettizia
il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.
  7.  In  caso  di  rientro  anticipato dalle ferie per necessita' di
servizio,  il  funzionario  della  carriera prefettizia ha diritto al
rimborso  delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per  quello  di  ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche'
all'indennita'  di  missione  per  la durata del medesimo viaggio. Il
funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di
tre  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura del
funzionario  della  carriera  prefettizia  informare  tempestivamente
l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
  9.  In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio
che  non  abbiano  reso  possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
  10.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al comma 5, in caso di
cessazione   del   rapporto  di  lavoro  per  qualsiasi  causa  sara'
rimborsato  l'eventuale  residuo  di ferie non fruito dal funzionario
della carriera prefettizia per esigenze di servizio.
  11.  I  periodi,  di  cui  ai  commi 1 e 2, non sono riducibili per
assenze  per  malattia  o  infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte  per  l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui
al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma
9.
  12.  Sono  considerati  festivi  le  domeniche  e  gli altri giorni
riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
  13.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono  della localita' in cui il
funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata
giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.
  14.  I  funzionari  della  carriera  prefettizia  appartenenti alle
religioni   ebraica  ed  islamica,  nonche'  alle  altre  confessioni
religiose  riconosciute  dallo  Stato  hanno  il diritto di fruire, a
richiesta,  di  un  giorno  di  riposo  settimanale diverso da quello
domenicale.  In  tal  caso  la  giornata  lavorativa non prestata dal
funzionario  della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno
lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.
 
          Nota all'art. 4:
              -  L'art.  1, comma 1, della legge 23 dicembre 1977, n.
          937,  recante:  "Attribuzione  di  giornate  di  riposo  ai
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:
              "1.  Ai  dipendenti  civili  e militari delle pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali, anche con ordinamento
          autonomo,   esclusi   gli  enti  pubblici  economici,  sono
          attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di congedo previsti
          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue:
                a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
                b) quattro  giornate,  a richiesta degli interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi".