Art. 5.
               Assenze per malattia e motivi di salute
  1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente
da  causa  di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che
abbia  superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del
posto  per  un  periodo  di  18  mesi  durante  il  quale  gli verra'
corrisposta  la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo
del  predetto  periodo  di  18 mesi si sommano le assenze allo stesso
titolo  verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio
morboso.
  2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia
che   ne   abbia  fatto  richiesta  puo'  essere  concesso,  in  casi
particolarmente  gravi,  un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi
durante  il  quale  non  sara'  dovuta retribuzione. In tale ipotesi,
qualora  l'Amministrazione  ritenga  di  accogliere  la richiesta del
funzionario,  prima  di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con
le  modalita'  previste  dalle  disposizioni vigenti all'accertamento
delle  sue  condizioni  di  salute  anche  al  fine  di  stabilire la
sussistenza  di  eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'
fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro. Tale accertamento e'
effettuato   mediante   visita  medico-collegiale  durante  la  quale
l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
  3.  Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1
e  2,  nel  caso  in  cui il funzionario della carriera prefettizia a
seguito  dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato
permanentemente  non  idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie
della   carriera  prefettizia,  l'Amministrazione  puo'  disporre  la
cessazione del rapporto di lavoro.
  4.  I  periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi
18  mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio
a tutti gli effetti.
  5.  Sono  fatte  salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei
malati  di  TBC.  In  caso  di  donazione  di organi, ivi compresa la
donazione  di  midollo  osseo,  ovvero in caso di patologie gravi che
richiedono  terapie  salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio
l'emodialisi,  la  chemioterapia,  il  trattamento per l'infezione da
HIV-AIDS  nella fase a basso indice di disabilita' specifica, ai fini
del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per   malattia  i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di
day-hospital  ed  i  giorni  di  assenza  dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente azienda sanitaria locale o
struttura  convenzionata.  In  tali  giornate  il  funzionario  della
carriera  prefettizia  ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di
cui al comma 6, lettera a).
  6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera
prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1,
e' il seguente:
    a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e
da  quella  correlata alla posizione funzionale per i primi 9 mesi di
assenza;
    b)  90  per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
    c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi di assenza.
  7.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio non
dipendente  da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di
terzi,  il  funzionario  della  carriera prefettizia e' tenuto a dare
comunicazione  di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della
rivalsa  da  parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la
parte  corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di
assenza  ai  sensi  del  precedente  comma  5  ed agli oneri riflessi
relativi.
  8.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad
infortunio  sul  lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha
diritto  alla  conservazione  del posto fino alla completa guarigione
clinica.   Per   l'intero   periodo  al  funzionario  della  carriera
prefettizia   spetta  la  retribuzione  costituita  dalla  componente
stipendiale  di  base e da quella correlata alla posizione funzionale
ricoperta.
  9.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio,   al  funzionario  della  carriera  prefettizia  spetta  la
retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica.
Decorso   il  periodo  massimo  di  conservazione  del  posto,  trova
applicazione  quanto  previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel
caso  in  cui  l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
  10.  In  occasione  delle assenze per malattia il funzionario della
carriera  prefettizia  si  attiene  alle  norme  di comportamento che
regolano   la   materia  con  particolare  riguardo  alla  tempestiva
comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora ed alla
produzione della relativa certificazione.
  11.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo si applicano
alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, a far tempo dalla quale si
computa  in  ogni  caso il triennio di riferimento di cui al comma 1.
Per  le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa
vigente  al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene
alle   modalita'   di  retribuzione,  fatto  salvo  il  diritto  alla
conservazione  del  posto  ove  piu'  favorevole  ed  il  computo del
triennio  di  cui  al  comma  1  in sede di prima applicazione con il
criterio predetto.
 
          Nota all'art. 5:
              -  L'art.  5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' il seguente:
              "Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono stabiliti le
          modalita'  di  svolgimento del corso di formazione iniziale
          della  durata  di due anni, articolato in periodi alternati
          di  formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
          valutazione  dei  partecipanti al termine del primo anno di
          corso  ai  fini  del  superamento  del periodo di prova, di
          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
          nonche'  i  criteri  di  determinazione  della posizione di
          ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
              2.  Al  termine  del  biennio di formazione iniziale il
          funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
          un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi
          di  servizio  indicate  dall'amministrazione  ai fini della
          copertura,  l'assegnazione  e' effettuata in relazione alla
          scelta  manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine
          di  ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
          minimo  di  permanenza nella sede di prima assegnazione non
          puo' essere inferiore a due anni".