Art. 8
                   Permessi per esigenze personali

  1.   Il  funzionario  della  carriera  prefettizia  ha  diritto  di
assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
   svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il
   raggiungimento  delle  relative  sedi  di svolgimento delle stesse
   ovvero,  previa  intesa  con  il  responsabile  della struttura di
   appartenenza,   a   congressi,   convegni,  seminari  e  corsi  di
   aggiornamento    professionale   facoltativo   entro   il   limite
   complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) decesso   o   documentata   grave  infermita'  del  coniuge  anche
   legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro
   il  secondo  grado,  anche non convivente, o di un affine di primo
   grado  o  di  un  soggetto  componente  la famiglia anagrafica del
   funzionario,  in  ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche
   frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro
   sette  giorni  dal  decesso  o  dall'accertamento della insorgenza
   della   grave  infermita'  o  della  necessita'  di  provvedere  a
   conseguenti  specifici  interventi  terapeutici. Nel caso di grave
   infermita'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  b) del presente
   articolo  il  funzionario  della carriera prefettizia, entro sette
   giorni  dall'evento  predetto, puo' concordare con il responsabile
   della  struttura,  in  alternativa  ai giorni di permesso, diverse
   modalita'  di  espletamento  della attivita' lavorativa, anche per
   periodi superiori a tre giorni;
c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi;
d) documentati  motivi  personali  entro il limite complessivo di tre
   giorni per ciascun anno.
  2.  Le  assenze  sopraindicate  possono cumularsi nell'anno solare,
sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono
il  periodo  di  ferie  disciplinato  dall'articolo  4  del  presente
decreto.
  3.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al funzionario della
carriera   prefettizia   spetta  la  retribuzione  comprensiva  della
componente  stipendiale  di base e di quella correlata alla posizione
funzionale.
  4.  Le  assenze  previste  dall'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio  1992,  n.  104, e successive modifiche ed integrazioni, non
sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono le ferie.
  5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di
assentarsi  per  tutti  gli  eventi  in relazione ai quali specifiche
disposizioni  di  legge  o  dei  relativi  regolamenti  di attuazione
prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
 
          Nota all'art. 8:
              -  L'art.  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,     recante:     "Legge-quadro    per    l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate" e' il seguente:
              "3.  Successivamente  al  compimento  del terzo anno di
          vita  del  bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa,
          il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
          in  situazione  di  gravita', nonche' colui che assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".