Art. 8 Permessi per esigenze personali 1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi; d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto. 3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale. 4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Nota all'art. 8: - L'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e' il seguente: "3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".