Art. 9.
                         Distacchi sindacali
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti
ai  funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di cinque
e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.
  2.   Il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale dei
funzionari   della   carriera   prefettizia,   individuate  ai  sensi
dell'articolo  27  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La
ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in
rapporto  al  numero  delle  deleghe per il versamento dei contributi
sindacali  accertate  per ciascuna organizzazione sindacale alla data
del  31  dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione.  Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione
pubblica,  sentite  le organizzazioni sindacali interessate, entro il
primo quadrimestre di ciascun biennio.
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
organizzazioni   sindacali   aventi   titolo,   contestualmente  alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica  e  alla Direzione generale per l'amministrazione generale e
per  gli  affari  del  personale,  la  quale  acquisisce per ciascuna
richiesta  nominativa  il  preventivo  assenso  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per la funzione pubblica, ed
emana  il  decreto  di  distacco sindacale entro il termine di trenta
giorni  dalla  richiesta.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al
comma  4  e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto
di  cui  al  comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento
della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro
il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il  distacco e' confermato salvo
revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta
di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione
generale  e  per  gli  affari  del  personale  ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, che
adotta il relativo provvedimento.
  4.  Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del
contingente  fissato  nei  commi  1  e  2,  soltanto  in  favore  dei
funzionari  della  carriera  prefettizia  che  ricoprono  cariche  di
dirigente  sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
  5.  Fino  al  limite  massimo  del 50 per cento, con arrotondamento
all'unita'   del  contingente  assegnato  a  ciascuna  organizzazione
sindacale,  i  dirigenti  sindacali di cui al comma 4, possono fruire
dei  distacchi  sindacali  anche  frazionatamente,  per  periodi  non
inferiori  a  tre  mesi  ciascuno, previo accordo dell'organizzazione
sindacale con l'Amministrazione.
  6.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo
che  ai  fini  del  compimento  del periodo di prova e del diritto al
congedo  ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
della  componente  del  trattamento  economico correlata ai risultati
conseguiti di cui all'articolo 22.
 
          Nota agli articoli 9 e 10:
              -  L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.