Art. 2
                      Commissioni esaminatrici

  1.  Le  commissioni  esaminatrici  del  corso concorso selettivo di
formazione   sono  nominate  con  decreto  dei  competenti  direttori
generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione
ai  posti  dirigenziali  messi  a  concorso  relativi  ai tre settori
formativi  della  scuola  elementare e media, della scuola secondaria
superiore e degli istituti educativi.
  2.  Le  commissioni  sono composte da almeno tre membri, di cui uno
con funzione di presidente.
  3. Il presidente e' scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati
a  riposo:  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche che ricoprano o
abbiano  ricoperto  un  incarico  di direzione di uffici dirigenziali
generali,  magistrati  amministrativi  o  contabili  o avvocati dello
Stato,   professori   di   prima  fascia  di  universita'  statali  o
equiparate.
  4.  Gli  altri  due  componenti  sono  scelti  uno  fra  esperti di
organizzazioni   pubbliche   o   private   con  competenze  in  campo
organizzativo  e  gestionale  e  l'altro  fra dirigenti scolastici in
servizio  con una anzianita' nella funzione direttiva della scuola di
almeno cinque anni.
  5.  Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area professionale C.
  6.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  integrate  da  uno  o piu'
componenti  esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso
e da un componente esperto di informatica.
  7.   Le   commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni  qualora  i  candidati, che hanno sostenuto la prova
scritta  per  i  posti  messi  a concorso per i tre settori formativi
indicati  al  precedente  comma  1,  superino complessivamente le 500
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il  presidente,  pari  a  quello delle commissioni originarie e di un
segretario  aggiunto.  A  ciascuna  delle  sottocommissioni  non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
  8.   I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici
indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.