Art. 2 Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi. 2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente. 3. Il presidente e' scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di universita' statali o equiparate. 4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianita' nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica. 7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.