Art. 2. 
                     Condizioni per l'erogazione 
  1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata: 
    a)  per  quanto  riguarda  la  progettazione  alla  verifica  dei
contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e
relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 
    b) per quanto riguarda l'attivita' di direzione dei lavori  e  di
collaudo, alla verifica che tali attivita' riguardino opere o  lavori
disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la  tutela
del patrimonio culturale. 
  2. Nessuna ripartizione dell'incentivo  viene  effettuata  qualora,
pur essendo stati predisposti gli  elaborati  progettuali,  i  lavori
relativi non siano stati appaltati o aggiudicati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, cosi' recita: 
              "Art. 16.  -  1.  La  progettazione  si  articola,  nel
          rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente  accertati,
          e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli  di
          successivi   approfondimenti   tecnici,   in   preliminare,
          definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 
                a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative; 
                b)   la   conformita'   alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche; 
                c)  il  soddisfacimento  dei  requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2.   Le   prescrizioni   relative   agli    elaboratori
          descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono  di
          norma necessarie  per  ritenere  i  progetti  adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          ed alla dimensione dei lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre  1999,  n.  554,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28  aprile  2000,  n.
          98.