Art. 2. Condizioni per l'erogazione 1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata: a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; b) per quanto riguarda l'attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, alla verifica che tali attivita' riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale. 2. Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora, pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i lavori relativi non siano stati appaltati o aggiudicati.
Note all'art. 2: - L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' recita: "Art. 16. - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaboratori descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98.