Art. 4. 
                           Quote spettanti 
  1. Le percentuali del fondo  da  attribuire  a  ciascun  componente
dell'unita' organizzativa, costituita  per  ogni  singolo  intervento
sono individuate con il seguente criterio: 
    a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15  per
cento; 
    b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 
      1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento; 
      2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento; 
      3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento; 
      4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori
di manutenzione: fino al 25 per cento; 
    c)  incaricato  della  redazione  del  piano  della  sicurezza  e
collaboratori: fino al 15 per cento; 
    d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
e collaboratori: fino al 15 per cento; 
    e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al
25 per cento; 
    f)  incaricati  del  collaudo,  anche   in   corso   d'opera,   e
collaboratori: fino al 13 per cento. 
  2. Le  quote  corrispondenti  a  prestazioni  che  sono  svolte  da
personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione  costituiscono
economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata
non puo' essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie
funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1. 
  3.  La  redazione  del  progetto  preliminare,   come   individuato
dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge  n.  109,   comporta   la
corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b), punto
1, qualora la sua  redazione  consenta  di  procedere  al  successivo
affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso.  In
tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a),
c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano  conferiti  a
soggetti appartenenti all'amministrazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109, cosi' recita: 
              "3.    Il    progetto    preliminare    definisce    le
          caratteristiche qualitative e  funzionali  dei  lavori,  il
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni  da  fornire  e  consiste  in   una   relazione
          illustrativa delle ragioni  della  scelta  della  soluzione
          prospettata  in  base  alla  valutazione  delle   eventuali
          soluzioni  possibili,  anche  con  riferimento  ai  profili
          ambientali e all'utilizzo dei materiali  provenienti  dalle
          attivita' di riuso e riciclaggio,  della  sua  fattibilita'
          amministrativa   e   tecnica,   accertata   attraverso   le
          indispensabili  indagini  di  prima  approssimazione,   dei
          costi, da determinare in relazione  ai  benefici  previsti,
          nonche'  in  schemi  grafici  per  l'individuazione   delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare;  il
          progetto  preliminare  dovra'  inoltre  consentire  l'avvio
          della procedura espropriativa".