Art. 6. 
          Liquidazione degli incentivi per la progettazione 
  1.  La  ripartizione  degli  incentivi  per  la  progettazione   e'
effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per  cento  dell'importo
complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del  lavoro;  la
seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o
approvazione del collaudo.