Art. 6. Liquidazione degli incentivi per la progettazione 1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione e' effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo.