Art. 7. Incentivi per la pianificazione 1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo e' attribuito al responsabile del procedimento. 2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, cosi' recita: "Art. 149. - 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144. 3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi". - Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.