Art. 7. 
                   Incentivi per la pianificazione 
  1. Fra  i  dipendenti  che  hanno  redatto  un  piano  territoriale
paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre  1999,
n.  490,  e'  ripartito  l'85  per  cento   dell'incentivo   previsto
dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.  109.  Il
restante 15 per cento dell'incentivo e'  attribuito  al  responsabile
del procedimento. 
  2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre  disposizioni
del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 149  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, cosi' recita: 
              "Art. 149. - 1. Le  regioni  sottopongono  a  specifica
          normativa  d'uso  e   di   valorizzazione   ambientale   il
          territorio includente i beni ambientali  indicati  all'art.
          146 mediante la redazione di piani territoriali  paesistici
          o di  piani  urbanistico-territoriali  aventi  le  medesime
          finalita'  di  salvaguardia   dei   valori   paesistici   e
          ambientali. 
              2. La pianificazione paesistica prescritta al  comma  1
          e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere
          c) e  d)  dell'art.  139  incluse  negli  elenchi  previsti
          dall'art. 140 e dall'art. 144. 
              3. Qualora le regioni non provvedano  agli  adempimenti
          previsti al comma 1, si procede a  norma  dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. 
              4.  Fermo  il  disposto  dell'art.  164  il  Ministero,
          d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con  la  regione,
          puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione  dei
          beni tutelati a norma di questo titolo i cui  valori  siano
          stati comunque compromessi". 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 2,  della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.