Art. 7.
1.  Nel  caso  in  cui  l'imputato  e'  cittadino  svizzero o risiede
stabilmente  in  tale  Stato, il Ministro della giustizia presenta la
denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo
1,  sentito  il  pubblico  ministero competente per il procedimento e
tenuto conto degli interessi delle parti offese.
2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in
cui  l'imputato  sia  cittadino  italiano  o  risieda  stabilmente in
Italia.