Art. 10.
                              (Gruppi)

1. La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e
   criteri direttivi:
a) prevedere   una   disciplina   del   gruppo  secondo  principi  di
   trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di
   coordinamento  contemperi  adeguatamente  l'interesse  del gruppo,
   delle  societa'  controllate  e  dei  soci  di minoranza di queste
   ultime;
b) prevedere   che   le  decisioni  conseguenti  ad  una  valutazione
   dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare  i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela
   al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal
   gruppo,   ed  eventualmente  il  diritto  di  recesso  quando  non
   sussistono  le  condizioni  per  l'obbligo  di offerta pubblica di
   acquisto.