Art. 11.
(Disciplina  degli  illeciti  penali  e amministrativi riguardanti le
                        societa' commerciali)

1. La  riforma  della  disciplina penale delle societa' commerciali e
   delle  materie connesse e' ispirata ai seguenti principi e criteri
   direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsita'  in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
   sociali   previste   dalla  legge,  consistente  nel  fatto  degli
   amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali,
   nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
   previste  dalla  legge  dirette  ai  soci o al pubblico, espongono
   fatti  materiali  non  rispondenti  al  vero, ancorche' oggetto di
   valutazioni,  idonei  ad  indurre  in  errore  i destinatari sulla
   situazione  economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o
   del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare
   i  soci  o  il  pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione
   informazioni  sulla  situazione  medesima, la cui comunicazione e'
   imposta  dalla  legge;  precisare  che la condotta posta in essere
   deve  essere  rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
   profitto;  precisare  altresi' che le informazioni false od omesse
   devono  essere  rilevanti  e  tali  da  alterare  sensibilmente la
   rappresentazione   della   situazione  economica,  patrimoniale  o
   finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene,
   anche  attraverso  la previsione di soglie quantitative; estendere
   la  punibilita'  al  caso  in  cui le informazioni riguardino beni
   posseduti  o  amministrati  dalla  societa'  per  conto  di terzi;
   prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta
   in  essere  abbia  o  non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
   soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non
   abbia  cagionato  un  danno patrimoniale ai soci o ai creditori la
   pena  dell'arresto  fino  a  un  anno  e  sei mesi; 1.2) quando la
   condotta  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale  ai  soci o ai
   creditori:  1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
   e  la  procedibilita'  a querela nel caso di societa' non soggette
   alle  disposizioni  della parte IV, titolo III, capo II, del testo
   unico   delle   disposizioni   in   materia   di   intermediazione
   finanziaria,  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
   58;  1.2.2)  la  pena  della reclusione da uno a quattro anni e la
   procedibilita'  d'ufficio  nel  caso  di  societa'  soggette  alle
   disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo
   unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58;
   regolare  i  rapporti della fattispecie con i delitti tributari in
   materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di
   valutazioni estimative;
2) falso  in  prospetto,  consistente nel fatto di chi, nei prospetti
   richiesti   ai   fini   della  sollecitazione  all'investimento  o
   dell'ammissione  alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero
   nei  documenti  da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche
   di  acquisto  o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e
   l'intenzione  di  ingannare  i  destinatari  del prospetto, espone
   false  informazioni  idonee ad indurre in errore od occulta dati o
   notizie  con  la  medesima  intenzione;  precisare che la condotta
   posta  in  essere  deve  essere rivolta a conseguire per se' o per
   altri  un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
   idonea  a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere
   sanzioni  differenziate  a seconda che la condotta posta in essere
   abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e
   di  conseguenza:  2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando
   la   condotta   non  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale  ai
   destinatari;  2.2)  la  pena  della  reclusione  da uno a tre anni
   quando  la  condotta  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale ai
   destinatari;
3) falsita'  nelle  relazioni o nelle comunicazioni della societa' di
   revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione,
   i  quali,  nelle  relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con  la
   consapevolezza  della  falsita'  e  l'intenzione  di  ingannare  i
   destinatari  delle  comunicazioni, attestano il falso od occultano
   informazioni  concernenti  la situazione economica, patrimoniale o
   finanziaria   della   societa',   ente  o  soggetto  sottoposto  a
   revisione;  precisare  che la condotta posta in essere deve essere
   rivolta  a  conseguire  per  se' o per altri un ingiusto profitto;
   precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
   destinatari   sulla   predetta   situazione;   prevedere  sanzioni
   differenziate  a  seconda  che la condotta posta in essere abbia o
   non  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale ai destinatari e di
   conseguenza:  3.1)  la pena dell'arresto fino ad un anno quando la
   condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
   3.2)  la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la
   condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
   impediscono  od  ostacolano, mediante occultamento di documenti od
   altri idonei artifici, lo svolgimento delle attivita' di controllo
   o  di  revisione  legalmente  attribuite  ai soci, ad altri organi
   sociali  ovvero  alle societa' di revisione; prevedere la sanzione
   amministrativa  fino  a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne
   derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad
   un anno e la procedibilita' a querela;
5) omessa   esecuzione   di   denunce,   comunicazioni   o  depositi,
   consistente  nel  fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa
   delle  funzioni  delle  quali  e'  investito  nell'ambito  di  una
   societa'  o  di  un  consorzio,  omette  di  eseguire, nei termini
   prescritti,  denunce,  comunicazioni o depositi presso il registro
   delle  imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da
   lire  quattrocentomila  a  lire  quattro  milioni, aumentata di un
   terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione  fittizia  del  capitale,  consistente  nel fatto degli
   amministratori  e dei soci conferenti che, anche in parte, formano
   od  aumentano  fittiziamente  il  capitale della societa' mediante
   attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
   valore  nominale,  sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o quote,
   rilevante  sopravvalutazione  dei conferimenti di beni in natura o
   di  crediti  ovvero  del  patrimonio  della  societa'  nel caso di
   trasformazione;  prevedere  la  pena  della  reclusione fino ad un
   anno;
7) indebita  restituzione  dei  conferimenti,  consistente  nel fatto
   degli  amministratori  che,  fuori dei casi di legittima riduzione
   del   capitale  sociale,  restituiscono,  anche  simulatamente,  i
   conferimenti  ai  soci  o  li  liberano dall'obbligo di eseguirli;
   prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
   fatto  degli  amministratori  che  ripartiscono utili o acconti su
   utili  non  effettivamente  conseguiti  o  destinati  per  legge a
   riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
   utili,  che non possono per legge essere distribuite; prevedere la
   pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o
   delle  riserve  prima  del termine previsto per l'approvazione del
   bilancio estingue il reato;
9) illecite  operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa'
   controllante,  consistente  nel  fatto  degli  amministratori  che
   acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della societa'
   controllante,  cagionando  una lesione all'integrita' del capitale
   sociale  e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la
   pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le
   riserve   sono   ricostituiti   prima  del  termine  previsto  per
   l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al
   quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto;
10)operazioni  in  pregiudizio  dei creditori, consistente nel fatto
   degli  amministratori  che,  in  violazione  delle disposizioni di
   legge  a  tutela  dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
   sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno
   ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
   anni  e la procedibilita' a querela; prevedere che il risarcimento
   del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11)indebita  ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
   consistente  nel  fatto  dei liquidatori, i quali, ripartendo beni
   sociali  tra  i  soci  prima del pagamento dei creditori sociali o
   dell'accantonamento   delle   somme   necessarie   a  soddisfarli,
   cagionano   un   danno  ai  creditori;  prevedere  la  pena  della
   reclusione  da  sei mesi a tre anni e la procedibilita' a querela;
   prevedere  che  il  risarcimento  del danno ai creditori prima del
   giudizio estingue il reato;
12)infedelta'    patrimoniale,    consistente    nel   fatto   degli
   amministratori,  direttori generali e liquidatori, i quali, in una
   situazione  di  conflitto  di interessi, compiendo o concorrendo a
   deliberare  atti  di  disposizione  dei  beni  sociali  al fine di
   procurare  a  se'  o  ad  altri un ingiusto profitto, ovvero altro
   vantaggio,  intenzionalmente  cagionano un danno patrimoniale alla
   societa';  estendere  la  punibilita'  al caso in cui il fatto sia
   commesso  in  relazione  a  beni  posseduti  od amministrati dalla
   societa'  per  conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
   patrimoniale;   specificare  che  non  si  considera  ingiusto  il
   profitto  della  societa'  collegata  o  del  gruppo,  se  esso e'
   compensato   da   vantaggi,   anche  se  soltanto  ragionevolmente
   prevedibili,  derivanti  dal  collegamento  o dall'appartenenza al
   gruppo;  prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
   e la procedibilita' a querela;
13)comportamento    infedele,    consistente    nel    fatto   degli
   amministratori,   direttori   generali,   sindaci,  liquidatori  e
   responsabili  della  revisione, i quali, a seguito della dazione o
   della   promessa   di  utilita',  compiono  od  omettono  atti  in
   violazione  degli  obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva
   nocumento per la societa'; prevedere la pena della reclusione fino
   a  tre  anni;  estendere  la  punibilita'  a  chi  da'  o promette
   l'utilita'; prevedere la procedibilita' a querela;
14)indebita  influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi,
   con  atti  simulati  o  con  frode,  determina  la  maggioranza in
   assemblea,  allo  scopo  di  conseguire,  per  se' o per altri, un
   ingiusto  profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi
   a tre anni;
15)omessa  convocazione  dell'assemblea, consistente nel fatto degli
   amministratori  e  dei  sindaci,  i  quali  omettono  di convocare
   l'assemblea  nei  casi  in  cui  vi sono obbligati per legge o per
   statuto;  determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano
   uno  specifico  termine  per la convocazione, il momento nel quale
   l'illecito  si  realizza;  prevedere  la  sanzione  amministrativa
   pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di
   un  terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
   legittima richiesta dei soci;
16)aggiotaggio,  consistente nel fatto di chi diffonde notizie false
   ovvero  pone  in  essere  operazioni  simulate  o  altri artifici,
   concretamente  idonei  a  cagionare  una sensibile alterazione del
   prezzo  di  strumenti  finanziari,  ovvero  ad  incidere  in  modo
   significativo   sull'affidamento  del  pubblico  nella  stabilita'
   patrimoniale  di  banche o gruppi bancari; prevedere la pena della
   reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare  e  coordinare  le  ipotesi  sanzionatorie riguardanti
   falsita'   nelle   comunicazioni   alle   autorita'  pubbliche  di
   vigilanza,  ostacolo  allo  svolgimento  delle relative funzioni e
   omesse   comunicazioni   alle   autorita'  medesime  da  parte  di
   amministratori,  direttori  generali,  sindaci  e  liquidatori  di
   societa',  enti  o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di
   tali  autorita',  anche  mediante la formulazione di fattispecie a
   carattere generale; coordinare, altresi', le ipotesi sanzionatorie
   previste  dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova
   disciplina  del  capitale  sociale,  delle  riserve e delle azioni
   introdotta  in  attuazione  della  presente  legge,  eventualmente
   estendendo   le   ipotesi  stesse  a  condotte  omologhe  che,  in
   violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare  la  fattispecie  della  divulgazione  di notizie sociali
   riservate,   prevista   dall'articolo   2622  del  codice  civile,
   introducendo  una  circostanza aggravante del reato di rivelazione
   di  segreto  professionale,  previsto dall'articolo 622 del codice
   penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori
   generali,  sindaci  o  liquidatori  o  da  chi svolge la revisione
   contabile   della   societa';  abrogare  altresi'  le  fattispecie
   speciali  relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari
   governativi,   nonche'  quella  del  mendacio  bancario,  prevista
   dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
   bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ยบ settembre
   1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere
   a)  e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare
   tenuita';
e) prevedere   che,   qualora  l'autore  della  condotta  punita  sia
   individuato  mediante  una  qualifica  o  la  titolarita'  di  una
   funzione  prevista  dalla  legge  civile,  al soggetto formalmente
   investito della qualifica o titolare della funzione e' equiparato,
   oltre  a chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente
   qualificata,   anche  chi,  in  assenza  di  formale  investitura,
   esercita  in  modo  continuativo  e  significativo i poteri tipici
   inerenti  alla  qualifica o alla funzione; stabilire altresi' che,
   fuori  dei  casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti
   dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica amministrazione, le
   disposizioni   sanzionatorie   relative   agli  amministratori  si
   applichino   anche   a   coloro  che  sono  legalmente  incaricati
   dall'autorita'  giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza
   di  amministrare  la  societa'  o  i beni dalla stessa posseduti o
   gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su
   richiesta  delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b),
   sia  disposta  la confisca del prodotto o del profitto del reato e
   dei  beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
   possibile  l'individuazione  o  l'apprensione  dei beni, la misura
   abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare  le  norme sui reati fallimentari che richiamano reati
   societari,  prevedendo  che la pena si applichi alle sole condotte
   integrative  di reati societari che abbiano cagionato o concorso a
   cagionare il dissesto della societa';
h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti
   nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8
   giugno    2001,   n.   231,   una   specifica   disciplina   della
   responsabilita'  amministrativa  delle societa' nel caso in cui un
   reato  tra  quelli  indicati  nelle  lettere a) e b) sia commesso,
   nell'interesse   della   societa',  da  amministratori,  direttori
   generali  o  liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di
   questi  ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
   avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro
   carica;
i) abrogare  le  disposizioni  del  titolo  XI del libro V del codice
   civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte
   in  attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con
   queste  ultime  le  norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare
   duplicazioni o disparita' di trattamento rispetto a fattispecie di
   identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o
   l'accorpamento  delle  norme stesse, individuando altresi' la loro
   piu'  opportuna  collocazione;  prevedere  norme transitorie per i
   procedimenti penali pendenti;
l) prevedere   che   la   competenza  sia  sempre  del  tribunale  in
   composizione collegiale.
 
          Note all'art. 11:
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intemediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio   1996,  n.  52)  alla  parte  IV  tratta  della
          disciplina  degli  emittenti  ed  in particolare il capo II
          tratta della disciplina delle societa' con azioni quotate.
              - Si riporta il testo dell'art. 2622 del codice civile:
              "Art.    2622 (Divulgazione    di    notizie    sociali
          riservate). - Gli  amministratori,  i direttori generali, i
          sindaci  e  i  loro  dipendenti,  i liquidatori, che, senza
          giustificato  motivo,  si  servono  a  profitto  proprio od
          altrui  di  notizie  avute  a  causa del loro ufficio, o ne
          danno   comunicazione,  sono  puniti,  se  dal  fatto  puo'
          derivare  pregiudizio alla societa', con la reclusione fino
          ad  un  anno  e  con  la  multa  da lire duecentomila a due
          milioni.      Il  delitto  e'  punibile  su  querela  della
          societa'.".
              - Si riporta il testo dell'art. 622 del codice penale:
              "Art.       622       (Rivelazione      di      segreto
          professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del
          proprio  stato  o  ufficio,  o  della propria professione o
          arte,  di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
          lo  impiega  a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal
          fatto  puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un
          anno  o  con  la  multa  da lire sessantamila a un milione.
              Il   delitto   e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 137 del
          citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
              "1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato piu' grave,
          chi,  al  fine di ottenere concessioni di credito per se' o
          per  le  aziende  che amministra, o di mutare le condizioni
          alle  quali  il  credito  venne  prima  concesso,  fornisce
          dolosamente   a  una  banca  notizie  o  dati  falsi  sulla
          costituzione  o  sulla situazione economica, patrimoniale e
          finanziaria   delle   aziende   comunque  interessate  alla
          concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a
          un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.".
              - La  legge  29 settembre 2000, n. 300, reca: "Ratifica
          ed esecuzione dei seguenti atti internazionali elaborati in
          base   all'art.   K.3  del  Trattato  sull'Unione  europea:
          convenzione  sulla  tutela degli interessi finanziari delle
          Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del
          suo  primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996,
          del   protocollo   concernente   l'interpretazione  in  via
          pregiudiziale,  da  parte  della  Corte  di giustizia delle
          Comunita'   europee,  di  detta  convenzione,  con  annessa
          dichiarazione,  fatto  a  Bruxelles  il  29  novembre 1996,
          nonche'  della  convenzione  relativa  alla lotta contro la
          corruzione  nella  quale  sono  coinvolti  funzionari delle
          Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
          fatta  a  Bruxelles  il  26 maggio 1997 e della convenzione
          OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di pubblici ufficiali
          stranieri  nelle  operazioni economiche internazionali, con
          annesso,  fatta  a  Parigi  il  17 dicembre 1997. Delega al
          Governo    per    la   disciplina   della   responsabilita'
          amministrativa  delle persone giuridiche e degli enti privi
          di personalita' giuridica.".
              - Il  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
          "Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300.".
              - Il  titolo  XI  del  libro V del codice civile, reca:
          "Disposizioni   penali   in   materia   di  societa'  e  di
          consorzi.".