Art. 12.
                     (Nuove norme di procedura)

1. Il  Governo  e'  inoltre  delegato  ad  emanare  norme  che, senza
   modifiche  della  competenza  per  territorio e per materia, siano
   dirette  ad  assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di
   procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto   societario,   comprese   le   controversie  relative  al
   trasferimento   delle   partecipazioni   sociali   ed   ai   patti
   parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia
   di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
   febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, e dal testo
   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
   decreto  legislativo  1ยบ  settembre  1993,  n.  385,  e successive
   modificazioni.
2. Per  il  perseguimento  delle  finalita' e nelle materie di cui al
   comma  1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che
   in particolare possano prevedere:
a) la  concentrazione  del  procedimento  e  la riduzione dei termini
   processuali;
b) l'attribuzione  di  tutte  le controversie nelle materie di cui al
   comma  1  al  tribunale  in composizione collegiale, salvo ipotesi
   eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura
   degli interessi coinvolti;
c) la  mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa
   di  merito  dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito
   di   un   procedimento   sommario   cautelare  in  relazione  alle
   controversie  nelle  materie di cui al comma 1, con la conseguente
   definitivita'  degli  effetti  prodotti  da  detti  provvedimenti,
   ancorche'  gli  stessi  non  acquistino  efficacia di giudicato in
   altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un  giudizio  sommario  non  cautelare,  improntato  a particolare
   celerita'  ma  con  il rispetto del principio del contraddittorio,
   che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se
   privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare
   di   conciliazione,   suggerendone   espressamente   gli  elementi
   essenziali,   assegnando   eventualmente   un   termine   per   la
   modificazione  o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la
   causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
   conto  dell'atteggiamento  al riguardo assunto dalle parti ai fini
   della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli
   articoli  737  e  seguenti  del  codice  di procedura civile ed in
   estensione   delle   ipotesi   attualmente   previste  che,  senza
   compromettere  la  rapidita'  di  tali procedimenti, assicurino il
   rispetto dei principi del giusto processo;
g) forme  di  comunicazione  periodica  dei  tempi medi di durata dei
   diversi  tipi  di  procedimento  di  cui  alle  lettere precedenti
   trattati  dai  tribunali,  dalle corti di appello e dalla Corte di
   cassazione.
3. Il  Governo puo' altresi prevedere la possibilita' che gli statuti
   delle  societa'  commerciali  contengano  clausole compromissorie,
   anche  in  deroga  agli articoli 806 e 808 del codice di procedura
   civile,  per  tutte o alcune tra le controversie societarie di cui
   al  comma  1.  Nel caso che la controversia concerna questioni che
   non   possono   formare   oggetto   di  transazione,  la  clausola
   compromissoria  dovra'  riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,
   restando  escluso  il  giudizio  di  equita',  ed  il  lodo  sara'
   impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il  Governo  e'  delegato a prevedere forme di conciliazione delle
   controversie   civili  in  materia  societaria  anche  dinanzi  ad
   organismi  istituiti  da  enti  privati,  che  diano  garanzie  di
   serieta'  ed  efficienza  e  che  siano  iscritti  in  un apposito
   registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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          Note all'art. 12:
              - Per  il  titolo  del  decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, vedi note all'art. 11.
              - Per  il  titolo  del  decreto legislativo 1 settembre
          1993, n. 385, vedi note all'art. 5.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  737  del codice di
          procedura civile:
              "Art.     737    (Forma    della    domanda    e    del
          provvedimento). - I   provvedimenti,   che  debbono  essere
          pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso
          al  giudice  competente  e hanno forma di decreto motivato,
          salvo che la legge disponga altrimenti.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 806 e 808 del
          codice di procedura civile:
              "Art.   806   (Compromesso). - Le   parti  possono  far
          decidere  da  arbitri  le controversie tra di loro insorte,
          tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che
          riguardano  questioni  di  stato e di separazione personale
          tra  coniugi  e le altre che non possono formare oggetto di
          transazione".
              "Art.  808  (Clausola  compromissoria). - Le parti, nel
          contratto  che  stipulano  o  in  un atto separato, possono
          stabilire   che  le  controversie  nascenti  dal  contratto
          medesimo  siano  decise  da  arbitri,  purche' si tratti di
          controversie che possono formare oggetto di compromesso. La
          clausola  compromissoria  deve  risultare da atto avente la
          forma  richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807,
          commi primo e secondo.
              Le  controversie  di  cui  all'art.  409 possono essere
          decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e
          accordi  collettivi  di lavoro purche' cio' avvenga, a pena
          di  nullita',  senza pregiudizio della facolta' delle parti
          di    adire    l'autorita'    giudiziaria.    La   clausola
          compromissoria  contenuta in contratti o accordi collettivi
          o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi
          gli  arbitri  a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari
          il lodo non impugnabile.
              La  validita' della clausola compromissoria deve essere
          valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si
          riferisce;  tuttavia,  il  potere di stipulare il contratto
          comprende    il    potere    di   convenire   la   clausola
          compromissoria.".