Art. 2. (Principi generali in materia di societa' di capitali) 1. La riforma del sistema delle societa' di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, e' ispirata ai seguenti principi generali: a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitivita' delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societa' e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilita' degli organi sociali; c) semplificare la disciplina delle societa', tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalita' di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario; f) nel rispetto dei principi di liberta' di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla societa' a responsabilita' limitata e l'altro alla societa' per azioni, ivi compresa la variante della societa' in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di societa' per azioni; g) disciplinare forme partecipative di societa' in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi; h) disciplinare i gruppi di societa' secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Nota all'art. 2: - I capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile, trattano rispettivamente "Della societa' per azioni", "Della societa' in accomandita per azioni", "Della societa' a responsabilita' limitata", "Della trasformazione della fusione e della scissione delle societa'" e "Delle societa' costituite all'estero, od operanti all'estero".