Art. 3.
                (Societa' a responsabilita' limitata)

1. La  riforma  della  disciplina  della  societa'  a responsabilita'
   limitata e' ispirata ai seguenti principi generali:
a) prevedere  un  autonomo  ed  organico  complesso  di  norme, anche
   suppletive,  modellato  sul principio della rilevanza centrale del
   socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) prevedere  la  liberta'  di  forme organizzative, nel rispetto del
   principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In  particolare,  la  riforma  e'  ispirata ai seguenti principi e
   criteri direttivi:
a) semplificare  il  procedimento  di  costituzione,  confermando  in
   materia  di  omologazione  i principi di cui all'articolo 32 della
   legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' eliminando gli adempimenti
   non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti
   con  i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresi'
   le  modalita'  del  controllo notarile in relazione alle modifiche
   dell'atto costitutivo;
b) individuare  le  indicazioni  obbligatorie dell'atto costitutivo e
   determinare  la  misura  minima  del  capitale  in coerenza con la
   funzione economica del modello;
c) dettare   una  disciplina  dei  conferimenti  tale  da  consentire
   l'acquisizione  di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
   dell'impresa  sociale,  a condizione che sia garantita l'effettiva
   formazione  del  capitale  sociale; consentire ai soci di regolare
   l'incidenza  delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di
   scelte contrattuali;
d) semplificare  le  procedure  di  valutazione  dei  conferimenti in
   natura  nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
   dei terzi;
e) riconoscere  ampia  autonomia  statutaria  riguardo alle strutture
   organizzative,  ai  procedimenti decisionali della societa' e agli
   strumenti  di  tutela  degli  interessi  dei soci, con particolare
   riferimento alle azioni di responsabilita';
f) ampliare  l'autonomia  statutaria  con riferimento alla disciplina
   del  contenuto  e  del trasferimento della partecipazione sociale,
   nonche'  del  recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di
   tutela  dell'integrita'  del  capitale sociale e gli interessi dei
   creditori sociali; prevedere, comunque, la nullita' delle clausole
   di  intrasferibilita' non collegate alla possibilita' di esercizio
   del recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento
   di  titoli  di  debito presso operatori qualificati, prevedendo il
   divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa
   in  ogni  caso  la  sollecitazione  all'investimento  in  quote di
   capitale;
h) stabilire  i  limiti  oltre  i  quali e' obbligatorio un controllo
   legale dei conti;
i) prevedere   norme   inderogabili   in   materia  di  formazione  e
   conservazione   del   capitale  sociale,  nonche'  in  materia  di
   liquidazione  che  siano  idonee  a  tutelare  i creditori sociali
   consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  della  legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti   amministrativi.   Legge  di  semplificazione
          1999):
              "Art.  32  (Semplificazione  della  fase  costitutiva e
          della  fase  modificativa delle societa' di capitali). - 1.
          In  attesa  della  riforma  del diritto societario, la fase
          costitutiva  e  la  fase  modificativa  delle  societa'  di
          capitali  sono  regolate  dalle  disposizioni  del presente
          articolo.
              2.  I  commi  terzo  e quarto dell'art. 2330 del codice
          civile sono sostituiti dai seguenti:
              "L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese
          e'   richiesta   contestualmente   al   deposito  dell'atto
          costitutivo.   L'ufficio   del   registro   delle  imprese,
          verificata  la  regolarita'  formale  della documentazione,
          iscrive la societa' nel registro.
              Tutti  i  termini previsti in disposizioni speciali con
          riferimento    all'omologazione    dell'atto    costitutivo
          decorrono  dalla  data  dell'iscrizione  nel registro delle
          imprese .
              3.  Nel comma primo dell'art. 2332 del codice civile e'
          soppresso il numero 3).
              4.  Il  comma primo dell'art. 2411 del codice civile e'
          sostituito dal seguente:
              "Il   notaio   che  ha  verbalizzato  la  deliberazione
          dell'assemblea,    entro    trenta    giorni,    verificato
          l'adempimento  delle  condizioni  stabilite dalla legge, ne
          richiede    l'iscrizione   nel   registro   delle   imprese
          contestualmente   al   deposito   e   allega  le  eventuali
          autorizzazioni  richieste.  L'ufficio  del  registro  delle
          imprese,    verificata   la   regolarita'   formale   della
          documentazione,  iscrive  la  delibera  nel registro. Se il
          notaio  ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
          legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
          oltre   il   detto   termine,   agli   amministratori.  Gli
          amministratori,   nei   trenta   giorni  successivi  e,  in
          mancanza,  ciascun  socio  a  spese della societa', possono
          ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
          secondo  e  terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
          speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera
          decorrono  dalla  data  dell'iscrizione  nel registro delle
          imprese .
              5. Dopo l'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          e' inserito il seguente:
              "Art.  138-bis. - 1.  Il notaio che chiede l'iscrizione
          nel  registro delle imprese delle deliberazioni di societa'
          di  capitali,  dallo  stesso  notaio  verbalizzate,  quando
          risultino   manifestamente   inesistenti   le   condizioni,
          richieste  dalla legge, viola l'art. 28, primo comma, n. 1,
          della  presente  legge,  ed  e'  punito  con la sospensione
          prevista  dal secondo comma dell'art. 138 e con la sanzione
          amministrativa da L. 1.000.000 a L. 30.000.000.
              2.  Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al
          comma  1,  e'  punito il notaio che chiede l'iscrizione nel
          registro  delle  imprese di un atto costitutivo di societa'
          di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente
          inesistenti le condizioni richieste dalla legge. ".