Art. 4.
                        (Societa' per azioni)

1. La  disciplina della societa' per azioni e' modellata sui principi
   della  rilevanza  centrale  dell'azione,  della circolazione della
   partecipazione  sociale e della possibilita' di ricorso al mercato
   del  capitale  di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
   nella  tutela  degli  interessi  dei  soci,  dei  creditori, degli
   investitori,  dei risparmiatori e dei terzi, prevedera' un modello
   di  base  unitario  e  le  ipotesi nelle quali le societa' saranno
   soggette   a   regole  caratterizzate  da  un  maggiore  grado  di
   imperativita'   in  considerazione  del  ricorso  al  mercato  del
   capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevedera':
a) un  ampliamento  dell'autonomia  statutaria, individuando peraltro
   limiti  e  condizioni  in  presenza  dei  quali sono applicabili a
   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato del capitale di rischio
   norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere   il   controllo  sull'amministrazione  dal  controllo
   contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire  l'azione  sociale  di  responsabilita' da parte di una
   minoranza  dei  soci,  rappresentativa  di  una  quota congrua del
   capitale  sociale  idonea  al  fine di evitare l'insorgenza di una
   eccessiva conflittualita' tra i soci;
3) fissare  congrui  quorum  per  le assemblee straordinarie a tutela
   della minoranza;
4) prevedere  la  denunzia  al tribunale, da parte dei sindaci o, nei
   casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti
   di   altro   organo   di   controllo,   di   gravi   irregolarita'
   nell'adempimento dei doveri degli amministratori;
b) un  assetto  organizzativo  idoneo  a promuovere l'efficienza e la
   correttezza della gestione dell'impresa sociale;
c) la  determinazione  dei  limiti,  dell'oggetto  e  dei  tempi  del
   giudizio   di   omologazione,   confermando   i  principi  di  cui
   all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che  nell'atto  costitutivo  non sia richiesta l'indicazione della
   durata della societa';
e) che  sia  consentita la costituzione della societa' da parte di un
   unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.
3. In  particolare,  riguardo  alla disciplina della costituzione, la
   riforma e' diretta a:
a) semplificare  il  procedimento  di  costituzione, nel rispetto del
   principio  di  certezza  e  di  tutela  dei  terzi,  indicando  il
   contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma e' diretta a:
a) aumentare  la  misura  del  capitale  minimo  in  coerenza  con le
   caratteristiche del modello;
b) consentire  che  la societa' costituisca patrimoni dedicati ad uno
   specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalita' di
   rendicontazione,   con   la  possibilita'  di  emettere  strumenti
   finanziari  di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di
   pubblicita';  disciplinare  il  regime  di  responsabilita' per le
   obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo  alla  disciplina dei conferimenti, la riforma e' diretta
   a:
a) dettare   una  disciplina  dei  conferimenti  tale  da  consentire
   l'acquisizione  di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
   dell'impresa  sociale,  a condizione che sia garantita l'effettiva
   formazione  del  capitale  sociale; consentire ai soci di regolare
   l'incidenza  delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di
   scelte contrattuali;
b) semplificare  le  procedure  di  valutazione  dei  conferimenti in
   natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
   dei terzi.
6. Riguardo  alla  disciplina  delle  azioni e delle obbligazioni, la
   riforma e' diretta a:
a) prevedere la possibilita' di emettere azioni senza indicazione del
   valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare  la disciplina della emissione e della circolazione delle
   azioni  alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla
   dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali
   e  salve in ogni caso le riserve di attivita' previste dalle leggi
   vigenti, la possibilita', i limiti e le condizioni di emissione di
   strumenti  finanziari  non partecipativi e partecipativi dotati di
   diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare  la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni,
   attenuandone  o  rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia
   statutaria  di  determinare  l'organo  competente  e  le  relative
   procedure deliberative.
7. Riguardo  alla  disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali,
   la riforma e' diretta a:
a) semplificare,  anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria,
   il  procedimento  assembleare  anche  relativamente  alle forme di
   pubblicita'    e   di   controllo,   agli   adempimenti   per   la
   partecipazione, alle modalita' di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le
   esigenze  di  tutela dei soci e quelle di funzionalita' e certezza
   dell'attivita'  sociale, individuando le ipotesi di invalidita', i
   soggetti  legittimati  alla  impugnativa  e  i  termini per la sua
   proposizione,   anche   prevedendo   possibilita'  di  modifica  e
   integrazione  delle  deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione
   di strumenti di tutela diversi dalla invalidita';
c) prevedere  una  disciplina  dei  patti parasociali, concernenti le
   societa'  per  azioni  o  le  societa'  che le controllano, che ne
   limiti  a  cinque  anni  la  durata  temporale  massima  e, per le
   societa'  di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario
   grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicita';
d) determinare,  anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e
   salve  le  disposizioni  di leggi speciali, i quorum costitutivi e
   deliberativi   dell'assemblea,   in  relazione  all'oggetto  della
   deliberazione,  in  modo da bilanciare la tutela degli azionisti e
   le  esigenze  di  funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
   all'autonomia    statutaria   di   stabilire   il   numero   delle
   convocazioni.
8. Riguardo  alla  disciplina  dell'amministrazione  e  dei controlli
   sull'amministrazione, la riforma e' diretta a:
a) attribuire   all'autonomia   statutaria  un  adeguato  spazio  con
   riferimento  all'articolazione interna dell'organo amministrativo,
   al  suo  funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i
   suoi  componenti  e  gli  organi e soggetti deputati al controllo;
   precisare   contenuti   e   limiti   delle   deleghe   a   singoli
   amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere,   quando   non   prevista   da   leggi  speciali,  la
   possibilita'  che  gli  statuti prevedano particolari requisiti di
   onorabilita',  professionalita'  e indipendenza per la nomina alla
   carica;
c) definire  le competenze dell'organo amministrativo con riferimento
   all'esclusiva responsabilita' di gestione dell'impresa sociale;
d) prevedere  che  le  societa'  per  azioni  possano scegliere tra i
   seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il  sistema  vigente  che  prevede  un  organo di amministrazione,
   formato da uno o piu' componenti, e un collegio sindacale;
2) un  sistema  che preveda la presenza di un consiglio di gestione e
   di   un   consiglio  di  sorveglianza  eletto  dall'assemblea;  al
   consiglio  di  sorveglianza  spettano  competenze  in  materia  di
   controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di
   nomina   e   revoca   dei  consiglieri  di  gestione,  nonche'  di
   deliberazione  ed  esercizio  dell'azione  di  responsabilita' nei
   confronti di questi;
3) un   sistema   che   preveda   la  presenza  di  un  consiglio  di
   amministrazione,  all'interno  del quale sia istituito un comitato
   preposto   al   controllo  interno  sulla  gestione,  composto  in
   maggioranza   da  amministratori  non  esecutivi  in  possesso  di
   requisiti  di  indipendenza,  al  quale  devono  essere assicurati
   adeguati  poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione
   dei requisiti di indipendenza, il Governo favorira' lo sviluppo di
   codici di comportamento e di forme di autoregolazione;
e) prevedere  che,  in  mancanza  di  diversa  scelta  statutaria, si
   applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f) prevedere  che,  con  riferimento  alle  fattispecie  di  cui alla
   lettera  d),  numeri  2)  e  3),  siano  assicurate,  anche per le
   societa'  che non si avvalgono della revisione contabile, forme di
   controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i
   criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio
   sindacale;
g) disciplinare  i  doveri  di  fedelta'  dei  componenti dell'organo
   amministrativo,  in particolare con riferimento alle situazioni di
   conflitto  di  interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire
   in modo informato.
9. Riguardo   alla  disciplina  delle  modificazioni  statutarie,  la
   riforma e' diretta a:
a) semplificare   le  procedure  e  i  controlli,  con  facolta'  per
   l'autonomia  statutaria  di  demandare alla competenza dell'organo
   amministrativo   modifiche  statutarie  attinenti  alla  struttura
   gestionale   della  societa'  che  non  incidono  sulle  posizioni
   soggettive dei soci;
b) rivedere  la  disciplina  dell'aumento di capitale, del diritto di
   opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli
   interni  sulla  congruita'  del prezzo di emissione delle azioni e
   consentendo,  con  la  precisazione di limiti temporali, la delega
   agli   amministratori   per   escludere  il  diritto  di  opzione,
   opportunamente  differenziando  la  disciplina  a  seconda  che la
   societa' abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare   la   disciplina   della   riduzione  del  capitale;
   eventualmente  ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale
   determinandone  le  condizioni  al fine esclusivo della tutela dei
   creditori;
d) rivedere  la  disciplina  del  recesso,  prevedendo che lo statuto
   possa  introdurre  ulteriori  fattispecie  di recesso a tutela del
   socio  dissenziente,  anche  per  il  caso di proroga della durata
   della  societa';  individuare  in proposito criteri di calcolo del
   valore   di   rimborso   adeguati   alla   tutela  del  recedente,
   salvaguardando  in  ogni  caso l'integrita' del capitale sociale e
   gli interessi dei creditori sociali.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  32 della legge 24 novembre
          2000, n. 340, vedi nota all'art. 3.