Art. 5.
                       (Societa' cooperative)

1. La  riforma  della disciplina delle societa' cooperative di cui al
   titolo  VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa
   e'  ispirata  ai  principi  generali  previsti dall'articolo 2, in
   quanto compatibili, nonche' ai seguenti principi generali:
a) assicurare   il   perseguimento   della   funzione  sociale  delle
   cooperative,  nonche'  dello  scopo mutualistico da parte dei soci
   cooperatori;
b) definire  la  cooperazione  costituzionalmente  riconosciuta,  con
   riferimento   alle   societa'   che,  in  possesso  dei  requisiti
   richiamati  dall'articolo  14  del  decreto  del  Presidente della
   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  601,  svolgono  la  propria
   attivita'  prevalentemente  in  favore  dei soci o che comunque si
   avvalgono,    nello    svolgimento    della   propria   attivita',
   prevalentemente  delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla
   riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare   la  cooperazione  costituzionalmente  riconosciuta,
   conformemente  ai  principi della disciplina vigente, favorendo il
   perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi
   istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
   assembleari  e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla
   gestione;
e) riservare  l'applicazione  delle disposizioni fiscali di carattere
   agevolativo    alle    societa'   cooperative   costituzionalmente
   riconosciute;
f) disciplinare  la  figura  del  gruppo  cooperativo  quale  insieme
   formato   da  piu'  societa'  cooperative,  anche  appartenenti  a
   differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando
   poteri  ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che
   ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;
g) prevedere  che  alle societa' cooperative si applichino, in quanto
   compatibili  con  la  disciplina  loro specificamente dedicata, le
   norme  dettate rispettivamente per la societa' per azioni e per la
   societa'    a    responsabilita'    limitata   a   seconda   delle
   caratteristiche  dell'impresa cooperativa e della sua capacita' di
   coinvolgere un elevato numero di soggetti.
2. In  particolare,  la riforma delle societa' cooperative diverse da
   quelle  di  cui  al  comma  1, lettera b), e' ispirata ai seguenti
   principi e criteri direttivi:
a) prevedere  che  le  norme  dettate  per  le societa' per azioni si
   applichino, in quanto compatibili, alle societa' cooperative a cui
   partecipano  soci  finanziatori  o  che  emettono obbligazioni. La
   disciplina dovra' assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela,
   sia  sul  piano  patrimoniale  sia su quello amministrativo, nella
   salvaguardia   degli   scopi   mutualistici  perseguiti  dai  soci
   cooperatori.  In  questa  prospettiva disciplinare il diritto agli
   utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla
   distribuzione delle riserve, nonche' il ristorno a favore dei soci
   cooperatori,  riservando i piu' ampi spazi possibili all'autonomia
   statutaria;
b) prevedere,  al  fine  di  incentivare  il  ricorso  al mercato dei
   capitali,   salve   in  ogni  caso  la  specificita'  dello  scopo
   mutualistico  e  le  riserve  di  attivita'  previste  dalle leggi
   vigenti, la possibilita', i limiti e le condizioni di emissione di
   strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
   diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale
   e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche
   attraverso   la  valorizzazione  delle  assemblee  separate  e  un
   ampliamento della possibilita' di delegare l'esercizio del diritto
   di  voto,  sia  pure  nei  limiti  imposti  dalla  struttura della
   societa' cooperativa e dallo scopo mutualistico;
d) prevedere  che  gli  statuti  stabiliscano  limiti al cumulo degli
   incarichi   e   alla   rieleggibilita'   per  gli  amministratori,
   consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire  che la regola generale del voto capitario possa subire
   deroghe  in  considerazione  dell'interesse mutualistico del socio
   cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere   la   possibilita'   per  le  societa'  cooperative  di
   trasformarsi,   con   procedimenti   semplificati,   in   societa'
   lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23
   dicembre  2000,  n.  388,  concernente  l'obbligo  di devolvere il
   patrimonio  in  essere  alla  data  di  trasformazione, dedotti il
   capitale   versato   e  rivalutato,  ed  i  dividendi  non  ancora
   distribuiti,  ai  fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma
   5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere  anche  per  le  cooperative  il  controllo  giudiziario
   disciplinato  dall'articolo  2409  del codice civile, salvo quanto
   previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in
   materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto legislativo 1ยบ
   settembre 1993, n. 385.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
   al   presente  articolo  i  consorzi  agrari,  nonche'  le  banche
   popolari,  le  banche  di credito cooperativo e gli istituti della
   cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi
   le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento
   che  non  incidano  su  profili  di  carattere  sostanziale  della
   relativa disciplina.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  titolo  VI  del libro V del codice civile tratta:
          "Delle imprese cooperative e delle mutue cooperative".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie):
              "Art.    14   (Condizioni   di   applicabilita'   delle
          agevolazioni). - Le  agevolazioni previste in questo titolo
          si  applicano  alle  societa' cooperative, e loro consorzi,
          che   siano  disciplinate  dai  principi  della  mutualita'
          previsti  dalle  leggi  dello  Stato  e  siano iscritti nei
          registri   prefettizi  o  nello  schedario  generale  della
          cooperazione.
              I  requisiti  della mutualita' si ritengono sussistenti
          quando  negli statuti sono espressamente e inderogabilmente
          previste  le  condizioni  indicate nell'art. 26 del decreto
          legislativo   14 dicembre   1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni,  e  tali  condizioni  sono  state  in  fatto
          osservate  nel  periodo di imposta e nei cinque precedenti,
          ovvero    nel    minor    periodo    di   tempo   trascorso
          dall'approvazione degli statuti stessi.
              I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono
          accertati   dall'amministrazione   finanziaria  sentiti  il
          Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001):
              "Art.        17        (Interpretazione       autentica
          sull'inderogabilita'  delle clausole mutualistiche da parte
          delle   societa'  cooperative  e  loro  consorzi). - 1.  Le
          disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n.  302,  all'art.  14  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  e  all'art.  11,
          comma 5,   della   legge   31 gennaio   1992,   n.  59,  si
          interpretano  nel  senso  che  la  soppressione da parte di
          societa'  cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
          al  predetto  art.  26  comporta  comunque  per  le  stesse
          l'obbligo  di  devolvere  il patrimonio effettivo in essere
          alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
          rivalutato  ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
          mutuatistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso
          obbligo   si   intendono   soggette   le   stesse  societa'
          cooperative  e  loro  consorzi  nei  casi  di  fusione e di
          trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in
          enti  diversi  dalle  cooperative  per  le  quali vigono le
          clausole  di  cui  al  citato  art.  26, nonche' in caso di
          decadenza dai benefici fiscali.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          legge  31 gennaio  1992,  n.  59 (Nuove norme in materia di
          societa' cooperative):
              "5.  Deve  inoltre  essere  devoluto ai fondi di cui al
          comma   1   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni".
              - Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
              "Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri
          degli   amministratori   e   dei   sindaci,   i   soci  che
          rappresentano   il  decimo  del  capitale  sociale  possono
          denunziare i fatti al tribunale.
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione.
              Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale
          puo'  disporre  gli  opportuni  provvedimenti  cautelari  e
          convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
          casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli  amministratori ed i
          sindaci   e   nominare   un   amministratore   giudiziario,
          determinandone i poteri e la durata.
              L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
          responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
              Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario  convoca  e  presiede l'assemblea per la nomina
          dei  nuovi  amministratori e sindaci o per proporre, se del
          caso, la messa in liquidazione della societa'.
              I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
          essere  adottati anche su richiesta del pubblico ministero,
          e  in  questo  caso  le spese per l'ispezione sono a carico
          della societa'".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 70 del
          decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia):
              "7.  Alle  banche  non  si applicano il titolo IV della
          legge  fallimentare  e l'art. 2409 del codice civile. Se vi
          e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
          dei  doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i
          soci  che  rappresentano il ventesimo del capitale sociale,
          ovvero  il  cinquantesimo  in  caso  di  banche  con azioni
          quotate  in  borsa,  possono  denunciare i fatti alla Banca
          d'Italia, che decide con provvedimento motivato.".