Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che,   per   assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a
Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I  Comuni,  le  Province  e  le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La  legge  statale  disciplina  forme  di  coordinamento  fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,  Regioni,  Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati, per lo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base del
principio di sussidiarieta'".