Art. 2.
                  Soggetti obbligati e adempimenti
  1.  Obbligati  al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi
impianti di combustione di cui all'articolo 1.
  2.  I  predetti  esercenti devono presentare agli uffici tecnici di
finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni
anno,   apposita   dichiarazione   annuale   contenente  le  seguenti
indicazioni riferite all'anno precedente:
    a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA,
il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente o
negozialmente;
    b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
trova l'impianto;
    c)  la costituzione del grande impianto di combustione nonche' la
descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
    d) la qualita' e la quantita' complessiva di ciascun combustibile
utilizzato    nel   suddetto   impianto,   anche   risultante   dalla
documentazione fiscale;
    e) la quantita' complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa
e relativa metodologia di calcolo.
  3.  Le  emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei
modi   indicati  nell'allegato  tecnico,  parte  prima,  al  presente
regolamento.
  4.  L'esercente  e'  obbligato  a  conservare  per almeno 5 anni la
documentazione  attestante  la  veridicita' della dichiarazione ed in
particolare:
    a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;
    b)  il  contenuto  di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile
nonche' la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si
    utilizzi  la  formula  (3) riportata nell'allegato tecnico, parte
    prima;
c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo
impianto;
    d)  i  dati  ottenuti  da  eventuali  sistemi  di monitoraggio in
continuo;
    e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;
    f)  le  curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del
carico  o  di  altro  parametro  equivalente  tipico dell'impianto in
questione,  ove  venga  utilizzato  il  metodo  a1)  del  punto 2.2.2
indicato nell'allegato tecnico, parte prima;
    g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora
il volume dei fumi sia misurato in continuo.