Art. 4. Pagamento della tassa 1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. 2. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso. 3. In caso di cessazione dell'attivita' dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 72