Art. 4.
                        Pagamento della tassa

  1.  La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali
sulla  base  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione relativa alle
emissioni   dell'anno  precedente;  il  versamento  a  conguaglio  si
effettua   alla   fine   del  primo  trimestre  dell'anno  successivo
unitamente alla prima rata di acconto.
  2.  Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte
dal  versamento  della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle
rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.
  3.  In  caso  di  cessazione dell'attivita' dell'impianto nel corso
dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il versamento a saldo sono
effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto
ad  altro  soggetto,  le  rate di acconto dovute dal cessionario sono
calcolate  sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa
alle  emissioni  dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso
di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate
sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 72