(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, n. 353. 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, e' soppressa la parola: ", 6"; 
    il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2.  La  violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   2   del
regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria  non
inferiore alla meta' del valore dell'operazione e  non  superiore  al
doppio del valore medesimo. 
  2-bis.  La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  4   del
regolamento e' punita con la  pena  prevista  dall'articolo  250  del
codice penale. 
  2-ter.  La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  5   del
regolamento e' punita con la  pena  prevista  dall'articolo  247  del
codice penale. 
  2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del
regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria  non
inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. 
  2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle  violazioni  di
cui ai  commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  la  violazione  delle
disposizioni dell'articolo  8  del  regolamento  e'  punita  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non
superiore a 1.000.000 di euro. 
  2-sexies. Con la sentenza di condanna  per  i  reati  previsti  dai
commi precedenti e'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose  che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle  cose  che
ne sono il prodotto o il profitto". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: "entro 30 giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quarantacinque giorni"; 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
inviare  contestualmente  copia  delle  comunicazioni  pervenute   ai
competenti organi parlamentari del Senato della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui  al  comma
1, al di fuori delle  ipotesi  di  concorso  nelle  altre  violazioni
previste  dal  presente  decreto,  e'   punita   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo  e  non  superiore
alla  meta'  dell'importo  della  sanzione  di   cui   al   comma   2
dell'articolo 1". 
  All'articolo 3: 
    al comma 1,  le  parole:  "di  cui  al  presente  decreto",  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 2,  2-quater
e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2,"; e le parole: "testo unico
delle  norme  in  materia  valutaria,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 31  marzo  1988,  n.  148,  e  successive
modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico  delle  norme
di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive  modificazioni,  fatta
eccezione per le disposizioni dell'articolo 30". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di
avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate
le misure stabilite dal regolamento". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del
Regolamento (CE) n. 1334/2000 del  Consiglio,  del  22  giugno  2000,
l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi  nell'elenco  di
cui all'allegato I al medesimo regolamento puo' essere subordinata al
rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli
affari  esteri  o  del  Ministero  della  difesa  o   del   Ministero
dell'interno. La richiesta e' inviata al  Ministero  delle  attivita'
produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per  la
gestione del  regime  degli  scambi,  e  comunicata  agli  altri  due
Ministeri. 
  2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni  da  parte  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  entro  le  ventiquattro  ore
successive  alla  ricezione  della  richiesta,  il  Ministero   delle
attivita' produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una
conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro
esame  e  comunica  gli  esiti  della  stessa  all'esportatore  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 
  3. Nel caso in cui non  vengano  formulate  osservazioni  da  parte
delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita'
produttive ove l'operazione sia  da  assoggettare  ad  autorizzazione
comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia
e  delle  finanze  -  Agenzia  delle  dogane  che   l'operazione   di
esportazione e' subordinata ad autorizzazione. 
  4. Il Comitato consultivo istituito  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1997,  n.  89,   e'   integrato   con   un
rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il  Ministro  delle
attivita' produttive disciplina con proprio decreto, le modalita'  di
funzionamento del Comitato".