Art. 10.
                      Adempimenti dei promotori
  1.  I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno
comunicazione,   prima  dell'inizio,  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  mediante  compilazione e trasmissione di apposito modulo,
dallo  stesso  predisposto,  fornendo  altresi'  il  regolamento  del
concorso  nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento
della  cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti,
la  comunicazione  e'  presentata  da  uno  solo di essi o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
  2.  Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate
al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della
comunicazione  del  regolamento  medesimo. E' vietato pubblicizzare e
svolgere  concorsi  a  premio  in  difformita' dal regolamento, e sue
eventuali  modifiche,  depositato presso il Ministero delle attivita'
produttive.
  3.  I  soggetti  che  intendono  svolgere  una  operazione a premio
redigono  un  apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  resa  dal rappresentante legale della
ditta  promotrice,  che  e' conservato presso la sede di quest'ultima
per  tutta  la  durata  della  manifestazione  e  per  i  dodici mesi
successivi  alla  sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate
in caso di eventuali modifiche al regolamento.
  4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota
al  pubblico  puo'  essere  modificata  se  le modifiche non ledono i
diritti  acquisiti  dai  promissari e sono portate a conoscenza degli
interessati  con  le  stesse modalita' della promessa originaria o in
forme equivalenti.
  5.  Nei  concorsi  a premio, i premi non richiesti o non assegnati,
diversi  da  quelli  rifiutati,  sono  devoluti  a organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.