Art. 12.
               Controllo delle manifestazioni a premio
  1.  Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di
controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e'
svolta  d'ufficio  a  campione,  ovvero  su  segnalazione di soggetti
interessati.
  2.   Fermo   restando   quanto  previsto  in  materia  di  sanzioni
dall'articolo  124  del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate
o  individuate  manifestazioni  in  corso  che  si  presumono in sede
istruttoria  vietate  ai  sensi  dell'articolo  8, il Ministero delle
attivita' produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di
tempo  per  presentare  le  proprie  controdeduzioni.  Entro sessanta
giorni   dalla   predetta  richiesta  il  Ministero,  se  ravvisa  la
sussistenza  di  una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato,
un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il  testo  dell'art.  124  del  regio  decreto-legge
          19 ottobre  1938,  n.  1933,  e' stato gia' riportato nelle
          note all'art. 8.