Art. 13.
                         Ambito applicativo
  1.  E'  vietata  ogni  sorta  di lotteria, tombola, riffa e pesca o
banco  di  beneficenza,  nonche'  ogni  altra  manifestazione  avente
analoghe  caratteristiche.  Ferma  restando  la vigente disciplina in
materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
    a)  le  lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi   scopi   assistenziali,   culturali,  ricreativi  e  sportivi
disciplinati  dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo
10,  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, se dette
manifestazioni   sono   necessarie   per  far  fronte  alle  esigenze
finanziarie degli enti stessi;
    b)  le  lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
organizzate  dai  partiti  o  movimenti  politici di cui alla legge 2
gennaio  1997,  n.  2,  purche'  svolte nell'ambito di manifestazioni
locali  organizzate  dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori
delle  dette  manifestazioni  locali  si  applicano  le  disposizioni
previste per i soggetti di cui alla lettera a);
    c)   le   tombole  effettuate  in  ambito  familiare  e  privato,
organizzate per fini prettamente ludici.
  2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
    a)  per  lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata
con   la  vendita  di  biglietti  staccati  da  registri  a  matrice,
concorrenti  ad  uno  o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La
lotteria  e'  consentita  se  la vendita dei biglietti e' limitata al
territorio  della  provincia, l'importo complessivo dei biglietti che
possono  emettersi,  comunque  sia frazionato il prezzo degli stessi,
non  supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i
biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
    b)  per  tombola  s'intende la manifestazione di sorte effettuata
con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal
numero  1  al  90,  con  premi  assegnati  alle cartelle nelle quali,
all'estrazione   dei   numeri,   per  prime  si  sono  verificate  le
combinazioni  stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle
cartelle  e'  limitata  al  comune  in  cui la tombola si estrae e ai
comuni  limitrofi  e  le  cartelle  sono  contrassegnate  da  serie e
numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che
si  possono  emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono  superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari
ad euro 12.911,42;
    c)   per   pesche   o   banchi   di  beneficenza  s'intendono  le
manifestazioni  di  sorte  effettuate  con  vendita  di biglietti, le
quali,  per  la loro organizzazione, non si prestano per la emissione
dei  biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in
palio.  Le  pesche  o  i  banchi di beneficenza sono consentiti se la
vendita  dei  biglietti  e'  limitata al territorio del comune ove si
effettua  la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma
di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
  3.  E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di
ruote  della  fortuna  o  con  altri  sistemi analoghi. I premi delle
manifestazioni  di  cui  alle lettere a) e c) del comma 2, consistono
solo  in  servizi  e  in  beni  mobili,  esclusi  il denaro, i titoli
pubblici  e  privati,  i  valori  bancari,  le  carte di credito ed i
metalli preziosi in verghe.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per
          la   regolamentazione  della  contribuzione  volontaria  ai
          movimenti  o  partiti  politici  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.