Art. 16.
                             Abrogazioni
  1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento,  si  intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
    a)  l'articolo  39  del  regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973,  come  sostituito  dall'articolo  1  del  decreto legislativo 27
giugno  1946,  n.  122;  gli  articoli  40, 42, 43, 44, 46, 50, primo
comma,  51,  54,  56,  primo  comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio
decreto-legge  n.  1933  del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio
decreto-legge  n.  1933  del  1938,  introdotto dalla legge 15 luglio
1950,  n.  585;  gli  articoli  53,  55,  60  e  62  del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938;
    b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384;
    c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
    d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
    e)  gli  articoli  da  78  a  145 del regolamento dei servizi del
lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
    f)  ogni  altra  disposizione incompatibile con quelle recate dal
presente regolamento.
  2.  I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti
in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a
14 del presente regolamento.