Art. 2.
                          Concorsi a premio
  1.   Sono   considerati   concorsi   a   premio  le  manifestazioni
pubblicitarie  in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o piu'
partecipanti  ovvero  a  terzi,  anche  senza  alcuna  condizione  di
acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
    a)   dalla   sorte,   sia  che  l'estrazione  dei  vincitori  sia
organizzata  appositamente,  sia  che  si faccia riferimento ad altra
estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
    b)   da   qualsiasi   congegno,   macchina   od   altro,  le  cui
caratteristiche   consentano   di  affidare  unicamente  all'alea  la
designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
    c)  dall'abilita'  o  dalla capacita' dei concorrenti chiamati ad
esprimere  giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni
sportive,  letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o
ad  eseguire lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o
a speciali commissioni;
    d)  dall'abilita'  o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere
per  primi  alle  condizioni  stabilite  dal  regolamento, purche' le
modalita'    dell'assegnazione   dei   premi   siano   oggettivamente
riscontrabili  e  i  concorrenti  che non risultino vincitori possano
partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.