Art. 4.
                              P r e m i
  1.  I  premi  messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di
prezzo  e  documenti  di  legittimazione di cui all'articolo 2002 del
codice  civile,  suscettibili  di valutazione economica, assoggettati
all'imposta  sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva,
escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli
azionari,  le  quote  di  capitale  societario  e dei fondi comuni di
investimento  e  le  polizze  di  assicurazione  sulla vita. I premi,
inoltre,  sono  costituiti  anche da giocate del lotto o da biglietti
delle lotterie nazionali.
  2.  I  soggetti  promotori  di  manifestazioni  i  cui  premi  sono
costituiti  da  giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso
le  ricevitorie  del  lotto  e consegnano direttamente le bollette ai
promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il
rimborso,  totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate
e non risultate vincenti.
  3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali
gestite  dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi
ai  promissari,  non  essendo  consentito di frazionare il prezzo dei
biglietti  stessi.  L'assegnazione  dei  biglietti interi puo' essere
effettuata  anche  mediante  estrazione  a  sorte o con altri sistemi
analoghi.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2002 del codice
          civile:
              "Art.   2002  (Documenti  di  legittimazione  e  titoli
          impropri).  - Le norme di questo titolo non si applicano ai
          documenti  che servono solo a identificare l'avente diritto
          alla  prestazione,  o  a  consentire  il  trasferimento del
          diritto   senza  l'osservanza  delle  forme  proprie  della
          cessione".