Art. 6
                             Esclusioni

  1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i   concorsi  indetti  per  la  produzione  di  opere  letterarie,
   artistiche   o  scientifiche,  nonche'  per  la  presentazione  di
   progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
   conferimento   del   premio  all'autore  dell'opera  prescelta  ha
   carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
   riconoscimento  del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
   nell'interesse della collettivita';
b) le  manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi
   da  parte  di  emittenti  radiotelevisive  a  spettatori  presenti
   esclusivamente  nei  luoghi  ove  si  svolgono  le  manifestazioni
   stesse,  sempreche'  l'iniziativa  non sia svolta per promozionare
   prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da
   sconti  sul  prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere
   di  quelli  acquistati  o  da  sconti su un prodotto o servizio di
   genere  diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli
   sconti  non  siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o
   da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le  manifestazioni  nelle quali i premi sono costituiti da oggetti
   di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda
   in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali
   le offerte stesse sono collegate;
e) le  manifestazioni  nelle quali i premi sono destinati a favore di
   enti  od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita'
   eminentemente sociali o benefiche.